Destinato a:

"I diritti dell’uomo"

 

"La guerra non è finita. Non avete ancora vinto la guerra."
SADDAM HUSSEIN, al momento della cattura,
"La Repubblica", 6 agosto 2004

 

"Sono Saddam Hussein, Presidente della Repubblica dell’Iraq."
SADDAM HUSSEIN, dal verbale dell’"udienza preliminare" del 1° luglio 2004
"La Repubblica" del 2 luglio 2004

 

 

EGO TE BAPTIZO CARPAM: REALTA’ E MISTIFICAZIONE GIURIDICA

NELLA PERDURANTE GUERRA DI AGGRESSIONE ALL’IRAQ

Tratto da http://www.uruknet.info/documenti/iraq-carpam.html

1. Le parole semplici e nette in epigrafe riflettono con piena evidenza la sostanza dura e non alterabile del diritto. Quella che attinge direttamente la vita e la realtà storica dei popoli. Esse strappano i velami della mistificazione. Che nel caso dell’Iraq è straripante.

Conoscete la storiella del buon parroco di campagna che venne sorpreso, di venerdì, mentre si gustava un pollo carnoso e succulento? Non si smarrì d’animo e, ai fedeli che esprimevano sconcerto, dette una pronta risposta: si alzò solenne, segnò il pollo con una croce e pronunciò "ego te baptizo carpam", ti battezzo con il nome di carpa, a questo punto riprendendo con tranquilla coscienza a riaffondare coltello e forchetta nelle succose carni.

Ad una delle vicende più indecenti, sotto il profilo etico e giuridico, della storia recente, l’aggressione totalmente immotivata, coperta da spudorate menzogne, contro uno Stato sovrano membro delle N.U. quale l’Iraq, e il "cambio di regime" imposto dall’esterno, l’aneddoto può venire applicato a gettito continuo, per la questione intera, come per episodi singoli (a cominciare dalla "missione di pace" italiana), così ancora per le prese di posizione assolutamente prive di ogni base e distorsive della realtà di fatto e giuridica propinateci dagli aggressori, addirittura dal C.d.s. delle N.U., da governi e spesso da opposizioni addomesticate, nonché dai mezzi di comunicazione di massa.

Non posso che confermare, inasprendole, le valutazioni etico-giuridiche complessive che avevo formulato in precedenti lavori (1). Al cospetto della gravità senza pari – salvo il caso della Jugoslavia – di quanto perpetrato contro l’Iraq sovrano e il suo governo legittimo, e a tutti i crimini internazionali (e di diritto internazionale) commessi, il codardo silenzio di tanti giuristi appare forse un residuo di pudore a fronte di coloro che, persino dopo aver riconosciuto illecita l’aggressione e condannato poi certi comportamenti degli invasori (le torture…: costoro si arrovellano a voler insegnare il galateo a M. Verdoux, ma senza chiamarlo con il suo nome), disvelano il grave condizionamento ideologico cui soggiacciono nell’espressa e immediata preoccupazione di come processare (addirittura: unicamente) i legittimi dirigenti irakeni aggrediti nel loro paese, senza proferir motto a ripulsa dei criminali aggressori, occupanti, assassini di migliaia di innocenti, distruttori dell’economia sociale e della cultura e rapinatori delle risorse di un paese tra i più avanzati e laici del mondo arabo (che si fanno tra l’altro in tal modo fomentatori, costoro sì, del terrorismo): senza nulla dire neppur nei riguardi delle N.U., e comunque degli Stati operanti nel quadro N.U., che hanno da ultimo agito (certo invano sul piano strettamente di diritto!, ma aggiungendo confusione a confusione, mistificazione a mistificazione) per "legittimare" questo scandalo.

Non meno sorprendente, se non vivessimo gli attuali mala tempora, il comportamento della stampa "indipendente" (2), a parte qualche caso eccezionale (Giorgio Bocca), la quale, pur quando proceda anch’essa dalla condanna della guerra e dalla deprecazione di dati comportamenti delle truppe di invasione, si scorda di tutto ciò riguardo alla gestione del presente e alle prospettive future: come normale viene presentato che queste stiano nelle mani dei pur deprecati aggressori e invasori, che costoro scorazzino e spadroneggino sul territorio invaso, continuino a bombardare, uccidere, arrestare, a depredare e disporre dell’economia. Che tocchi ad essi, come compito di civiltà e di democrazia, gestire il (presunto) "dopoguerra" e addirittura operare e incanalare la "ricostituzione" dello Stato irakeno: così venendo assicurato agli aggressori il premio dell’aggressione, il raggiungimento degli scopi che si erano riproposti con il loro crimine. Al più, si ipotizza qualche surrogato (N.U., conferenza internazionale "di pace"), sempre nel solco tracciato dagli occupanti, incluso, e fondamentale, il "mutamento di regime". Tutto ciò viene dato per scontato e normale, mentre come anormale e deplorevole, a dir poco, viene presentata la reazione degli irakeni che non si assoggettano: con una Resistenza che non va giudicata per singoli fatti (spesso di equivoca attribuzione), bensì nel suo insieme, che si ricollega ad una lotta per l’indipendenza lanciata già nel 1920 e sino alla rivoluzione anticoloniale del 1958 (3). Per non parlare dei peana elevati (ego te baptizo carpam) al "ritorno" nella "legalità internazionale" attraverso la inane ris. 1546 del C.d.s. e alla da essa salutata "riconsegna della sovranità" al popolo irakeno, concetto di per sé assurdo e comunque nell’attuale realtà privo di qualunque valenza, ad uso di un inventato "sovrano irakeno", contrapposto a quello autentico, surrogato dai resistenti; e della corrispettiva criminalizzazione di chi combatte per la reale indipendenza, accusato di barbarie, crudeltà, inumanità, terrorismo. Laddove va detto a chiare lettere che sacrosanta è la reazione alla violazione di indicibile gravità dei diritti di un popolo e di uno Stato sovrano, e che tale gravità supera di per sé ogni atto, pur astrattamente censurabile, di chi resiste: essa getta sugli aggressori la responsabilità totale di quanto accade in Iraq, delle crudeltà e della barbarie, che provengono comunque da tutti i lati – sia chiaro –, con non solo numerica preponderanza dal lato degli aggressori.

A fronte di ciò che è stato compiuto contro lo Stato e il popolo irakeni, qualunque azione di resistenza e di contrapposizione, per quanto dura, "barbarica", disumana possa apparire in sé, va a carico primario, quando non esclusivo, di chi ha scatenato l’inenarrabile crimine. Ogni diversione da questa valutazione fondamentale è appunto solo sviamento, deviazione, mistificazione. L’asimmetria delle forze in campo, lo scatenamento di una tecnologia mostruosa e di straripanti mezzi di corruzione contro uno Stato e un popolo sovrani dà fondamento a un diritto di difesa "con ogni mezzo disponibile", illumina di inevitabile necessità l’ergersi anche della nuda vita dei resistenti contro gli aggressori e ogni loro complice e collaboratore (4). Atti che in sé appaiono "mostruosi", quando non siano provocazioni per screditare e dividere l’autentica Resistenza irakena, vanno pur sempre sul conto, almeno finale, dei criminali invasori.

2. Il diritto internazionale non può considerarsi modificato rispetto a quello che si era costituito, elevandosi spesso anche a diritto generale, nel contesto caratterizzato dall’azione delle N.U. (meglio, per me, nel quadro N.U.). Lo attestano senza ombra di dubbio proprio le vicende irakene e le resistenze opposte da diversi Stati al c.d. unilateralismo USA (e dei collegati), per quanto segnate, queste ultime, da reticenze, ambiguità, incertezze e, da ultimo, da opportunistico adeguamento nel quadro N.U..

In sintesi estrema, i pertinenti principi e norme fondamentali, pilastri normativi essenziali, sono, nella Carta N.U., il divieto della minaccia e uso della forza nelle relazioni internazionali, il rispetto dell’indipendenza politica e della sovrana uguaglianza degli Stati, la non ingerenza negli affari interni, l’autodeterminazione attraverso e nel quadro degli Stati (a parte il caso di "oppressione nazionale" del tipo coloniale o assimilabile) e in definitiva la condanna del colonialismo in ogni forma (anche indiretta). Si vedano anzitutto principi e norme della Carta: dall’art. 1, che fra l’altro come scopo delle N.U. enuncia quello "di sviluppare fra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto del principio dell’eguaglianza di diritti e dell’autodecisione dei popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale", all’art. 2, per cui: "L’Organizzazione è fondata sul principio della sovrana uguaglianza di tutti i suoi Membri" (par. 1); "I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionali e la giustizia non siano messe in pericolo" (par. 3); "I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite" (par. 4); "Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengano essenzialmente alla competenza interna di uno Stato…" (par. 7). Assolutamente univoca è la posizione di neutralità del diritto internazionale, e della Carta N.U., nei confronti dei "regimi interni degli Stati", presupposti, non regolati, dal diritto internazionale stesso.

Tali principi vengono svolti e chiariti nella loro portata soprattutto da una serie di Dichiarazioni di principi dell’Assemblea generale, di cui ora si dovrà parlare.

Passiamo in rapida rassegna i punti fondamentali, di interesse per la vicenda irakena, contenuti in talune di queste Dichiarazioni. Ricordata la "Dichiarazione sulla concessione dell’indipendenza ai paesi e popoli coloniali", ris. 1514-XV del 14 dicembre 1960, che contiene la definitiva condanna di ogni forma di colonialismo, si tratta più specificamente, per quanto ci concerne, di taluni fondamentali punti anzitutto della "Dichiarazione sui principi di diritto internazionale riguardanti le relazioni pacifiche e la cooperazione fra Stati in conformità alla Carta delle N.U.", ris. 2625-XXV del 24 ottobre 1970, che ribadisce solennemente l’obbligo degli Stati di astenersi dalla minaccia o dall’uso della forza nelle relazioni internazionali contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualunque Stato; che una guerra di aggressione costituisce un crimine contro la pace; (sempre per sintetizzare i punti di particolare interesse per la vicenda irakena) che gli Stati hanno l’obbligo di non "organizzare, assistere, fomentare, finanziare, incitare o tollerare attività sovversive, terroristiche o armate miranti al rovesciamento violento del regime di un altro Stato o ad interferire nella lotta civile in un altro Stato". La ris. 3314-XXIX, sulla "Definizione dell’aggressione", del 14 dicembre 1974 esprime una prima definizione dell’aggressione come "uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di un altro Stato…" e, fra le specificazioni delle attività proibite, enuncia "l’invasione o l’attacco al territorio di uno Stato da parte delle forze armate di un altro Stato o qualunque occupazione militare, anche temporanea, risultante da una tale invasione o attacco [corsivo nostro], o qualunque annessione, sulla base dell’uso della forza, del territorio o parte del territorio di un altro Stato; il bombardamento, da parte delle forze armate di uno Stato, del territorio di un altro Stato, o l’impiego di qualsivoglia arma da parte di uno Stato contro il territorio di un altro Stato": aggiungendo che "nessuna considerazione di qualsivoglia natura, politica, economica, militare o altro, potrebbe giustificare un’aggressione; una guerra di aggressione è un crimine contro la pace internazionale e dà luogo a responsabilità internazionale". Ancora, la ris. 36/103, "Dichiarazione sull’inammissibilità dell’intervento e dell’ingerenza negli affari interni degli Stati", del 9 dicembre 1981, precisa tra l’altro "il diritto sovrano e inalienabile di uno Stato di determinare liberamente il suo sistema politico, economico, culturale e sociale, di sviluppare le proprie relazioni internazionali ed esercitare la sovranità permanente sulle sue risorse naturali… senza intervento, ingerenza, sovversione, costrizione o minaccia in qualsiasi forma dall’esterno"; il dovere di tutti gli Stati di astenersi nelle relazioni internazionali dalla minaccia o uso della forza per "… sconvolgere l’ordine politico, sociale od economico di altri Stati, abbattere o cambiare il sistema politico di un altro Stato o il suo governo" [corsivo nostro]. La Dichiarazione contiene poi molto significative indicazioni sul "dovere degli Stati di astenersi da ogni campagna diffamatoria, denigrazione o propaganda ostile allo scopo di intervenire o ingerirsi negli affari interni di altri Stati"; e su quello di "astenersi dall’utilizzazione e distorsione di questioni attinenti ai diritti umani come mezzo di interferenza negli affari interni degli Stati, di esercitare pressione su altri Stati o di creare sfiducia e disordine entro o fra Stati o gruppi di Stati". Ai nostri fini è ancora importante ricordare la ris. 39/17, "Importanza della realizzazione universale del diritto dei popoli all’autodeterminazione…", del 23 novembre 1984, la quale esplicitamente condanna di nuovo il dominio "coloniale e straniero", riafferma "la legittimità della lotta dei popoli per la loro indipendenza, integrità territoriale, unità nazionale e liberazione dal dominio coloniale, apartheid e occupazione straniera con tutti i mezzi disponibili, inclusa la lotta armata" [corsivo nostro]. La legittimità della lotta armata contro l’occupazione coloniale o straniera risulta ancora dal I Protocollo aggiuntivo (8 giugno 1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, art. 1, par. 4, che espressamente ricomprende "i conflitti armati in cui i popoli lottano contro la dominazione coloniale e l’occupazione straniera e contro i regimi razzisti"; e prima ancora dalla stessa III Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 che, all’art. 4, par. 2, sempre espressamente contempla "i membri della altre milizie e degli altri corpi di volontari, compresi quelli dei movimenti di resistenza organizzati, appartenenti ad una parte in conflitto e che operano fuori o all’interno del loro territorio, anche se questo territorio è occupato" (è vero che questa previsione viene fatta al fine di riconoscere a tali membri lo status di prigionieri di guerra a determinate condizioni, ma è chiaro che la norma presuppone comunque la legittimità della loro lotta di liberazione e di resistenza).

I nuclei essenziali dei principi qui sintetizzati rispondono, con qualche minore eccezione, a norme vincolanti della Carta e spesso del diritto internazionale generale e quindi ne esplicitano il senso. Il quale, con riferimento alla vicenda irakena, comporta – come già suggerito – che la qualificazione, da parte di Stati terzi, del governo di uno Stato sovrano come "dispotico", "tirannico", "dittatoriale" e via aggettivando non è ammissibile e ancor meno l’azione volta a rovesciarlo. Spetta solo al popolo dello Stato in questione, nei concreti processi politici interni (che possono includere anche rivoluzioni, insurrezioni e, perché no?, anche pur generalmente deplorevoli colpi di stato, ecc.), esprimere valutazioni sul punto ed eventualmente dar corso ad azioni conseguenti. E si capisce anche la ratio profonda di ciò: la funzione primaria del diritto internazionale odierno non è quella di aiutare a imporre "valori" (reali o asseriti) di una parte (e sempre solo di una parte) dei componenti della convivenza o consesso internazionale, bensì di far convivere per quanto possibile pacificamente Stati di diversa cultura, livello e strutture economico-sociali, e di garantire ad ogni Stato e al suo popolo le condizioni di uno sviluppo indipendente sulla base dei rapporti politici interni (5). Va notata la lungimiranza di proposizioni miranti all’esclusione della "criminalizzazione" di dirigenti di Stati indipendenti e dell’abuso della tematica dei diritti umani (la mostruosità del caso Milosevic con l’abnorme processo all’Aja e quella prevedibile di un caso Saddam Hussein sono evidenti a chi si documenti seriamente e non indulga alle campagne mefitiche che vengono dettate da centri dediti a quegli atteggiamenti "criminalizzatori", che sono negativamente valutati da norme o da autorevoli "esortazioni" internazionali).

Con il diritto non si scherza, a meno di piegarlo alla volontà e agli interessi dei più forti: giochetto per vero oggi corrente, sotto il manto di scombiccherate teorie e naturalmente di ottime e nobili intenzioni, da "portatori di civiltà", quelle che lastricano la strada dell’inferno.

Procediamo per semplici schemi. Si precisa che questo lavoro intende soltanto fornire una linea di ragionamento conforme a diritto.

Le motivazioni addotte espressamente, in precedenza, a supporto dell’aggressione si sono rivelate assolutamente false in via di fatto e gli stessi aggressori hanno dovuto riconoscerlo. Ma va detta una parola precisa in diritto: salvo ritenere il C.d.s. dotato di potere normativo vero e proprio (non semplicemente relativo alle misure degli Stati o proprie, se legittimamente stabilite, artt. 41 e 42 Carta) (6), talune esigenze poste già in passato a carico dell’Iraq, e del solo Iraq, a cominciare da quella dell’eliminazione delle (inesistenti) armi di distruzione di massa, non si sarebbero potute considerare, a parer mio, legittime. Non parliamo poi dell’embargo genocida. Esse si iscrivono in quel grave processo di abuso delle N.U., e nelle N.U., che abbiamo puntualizzato come "ONU deviata" (7) e che è straripato dopo il crollo dell’equilibrio mondiale nel 1989-1991.

Cadute comunque quelle motivazioni (e anche quella dei legami fra Saddam Hussein e organizzazioni terroristiche come viene definita al-Qaeda) (8), è emersa l’altra ideologica (che si sovrappone alle reali motivazioni geo-strategiche e di riappropriazione e controllo delle fonti di energia): l’esportazione della "democrazia", il mutamento di regime, il rovesciamento di un "dittatore", la "liberazione" di un popolo (come anche di recente si è espresso il Ministro degli esteri italiano Frattini). Questa motivazione, che implica, a carico di uno Stato indipendente e sovrano, un "giudizio" non di mera portata etico-politica, bensì dotato della valenza di un accertamento giuridico, espresso da uno o più Stati, quale base di una pretesa di "mutamento di regime" (persone e strutture), da farsi valere anche con l’uso della forza, risulta – pure a prescindere da ogni considerazione di fatto, culturale, storica sulla vera sostanza del "regime" preso di mira – assolutamente improponibile, perché contrastante con il divieto di cui abbiamo già parlato: ed infatti tale motivo è stato sempre rifiutato dagli Stati che gli aggressori avevano cercato inutilmente di coinvolgere (salvo poi dimenticarsene successivamente, è vero…), gli stessi aggressori lo avevano all’inizio solo lasciato trapelare (9), finché, a cose fatte, esso è rimasto l’unico, ormai conclamato, ma sempre irricevibile, argomento. Questo argomento comunque sedimenta anche nelle coscienze e nelle posizioni di persone e gruppi che per sé condannano l’aggressione, quale deformazione ideologica indotta dal sistema del "pensiero unico", che respingiamo decisamente.

Quell’intento reale, in tutta la sua strumentalità, si è in ogni caso svelato nelle prospettive dell’esilio dorato offerto al "criminale" Saddam Hussein e alla famiglia, al fine di consentire in Iraq l’ingresso pacifico degli aggressori, un invito che il presidente irakeno ha respinto bollandolo come immorale, ma che è stato poi intimato mediante l’ultimatum di 72 ore consentitegli per abbandonare il paese, con la sanzione dell’inizio dei bombardamenti (20 marzo 2003) e l’invasione da parte di forze della coalizione anglo-americana (poi "arricchita" di altre presenze). L’osceno nelle relazioni internazionali non si sarebbe potuto manifestare con più impudica esibizione.

La conseguenza primaria dell’illecito internazionale – pur messo da parte il profilo specifico del crimine internazionale e della conclamata (da taluni, ma in modo ben selettivo nell’applicazione) responsabilità individuale per i c.d. crimini di diritto internazionale – è univocamente definita: l’obbligo di cessare il comportamento concretante l’illecito e di ripristinare, per come possibile, la situazione precedente, salve ulteriori riparazioni. Quindi, per l’Iraq, la cessazione dell’occupazione con il ritiro di tutte le truppe di invasione e la liberazione degli esponenti del "regime" (governo legittimo) che si è preteso modificare con la forza, a cominciare da Saddam Hussein, il quale è e resta, pur nella condizione di prigioniero (prima di guerra, ora asseritamene "comune": ego te baptizo carpam), il legittimo presidente dell’Iraq (ma su ciò in fine). Trattandosi qui di comportamenti vietati da norme anche imperative, nessuna attenuazione o deroga appare possibile, né è concepibile che a tal fine venga utilizzata un’organizzazione quale quella delle N.U. Ricordiamo che in essa vige l’obbligo di operare "secondo i principi della giustizia e del diritto internazionale" (art. 1, par. 1, Carta) (10).

L’illegittimità-illiceità assolute dei comportamenti criminali in questione va fatta valere anzitutto dallo Stato vittima e dalle forze nazionali e popolari che, all’occorrenza, ne surroghino gli organi paralizzati o comunque impediti. Quanto agli Stati terzi (a parte quelli votanti le Dichiarazioni summenzionate ed altre eventuali pertinenti), ed è qui che viene in luce il profilo del crimine internazionale (di Stati) come forma più grave dell’illecito internazionale, può discutersi su un loro obbligo almeno di non collaborazione e anzitutto non riconoscimento delle situazioni derivanti da quei comportamenti illeciti (ad es., l’occupazione di un territorio). Secondo Arangio-Ruiz e anche Conforti, ma con differenti sfumature, alla fine prevale l’effettività. Ma, replico, si deve prima di tutto trattare di vera effettività, cioè fattualità consolidata (11). E pur se si prescinda dall’elemento decisivo di cui si discorrerà solo in fine, e cioè la Resistenza irakena, la condizione di illiceità (criminale), se fatta valere da qualche soggetto, ostacola o impedisce il consolidamento. D’altra parte, restano degli interrogativi. Se, almeno nel quadro degli organi N.U., possano ignorarsi le disposizioni, pur eventualmente solo esortative, almeno di Dichiarazioni di principi. Quindi, il fatto che non collaborazione e non riconoscimento da parte di Stati terzi (membri) sono senz’altro possibili in virtù della funzione "liceitante" delle raccomandazioni N.U. (una funzione da riconoscersi sino al limite della violazione di diritti di Stati, fra questi però non rientrando il rispetto delle occupazioni territoriali basate su uso illecito della forza, finché almeno non definitivamente consolidate e non più contestabili). Infine, se obblighi di quel contenuto (non collaborazione e non riconoscimento) non discendano, per i votanti, dalle Dichiarazioni stesse e comunque, per tutti, da disposizioni esprimenti in realtà anche norme generali cogenti o della stessa Carta. Secondo Conforti una norma generale vincola ormai gli Stati a non riconoscere, ossia a negare, effetti extraterritoriali agli atti di governo e alle norme promananti dal potere occupante illegittimo: ciò che vale contestazione della legittimità dell’occupazione. Si è dunque consolidata una norma che Arangio-Ruiz riteneva all’epoca inesistente a proposito dell’analogo diniego di effetti extraterritoriali espresso dalla Dichiarazione sulle relazioni amichevoli fra Stati. (12)

L’effettività prevarrebbe sulla legittimità solo se definitivamente consolidata (e quindi effettività in senso proprio). Ma elemento determinante a tal fine sarebbe esclusivamente il definitivo venir meno dell’avente diritto e di qualunque attiva lotta a fianco o in nome dell’avente diritto (nel nostro caso, lo Stato e il popolo irakeno resistente, che respingono l’aggressione: per ora lasciamo fuori quest’aspetto, che in realtà – vedremo in chiusura – è quello decisivo): senza poi escludere, sul piano della realtà storica, la possibilità di "reviviscenza" dell’avente diritto. Ma per una certa fase, anche a prescindere da tale "contestazione dell’avente diritto" (o di chi per esso), l’oggettiva illiceità criminale della situazione ne "invischia" il rapido consolidamento. E nessun ristoro può derivare da posizioni assunte nel quadro N.U. (ad es., come si vedrà, con risoluzioni del C.d.s.). La violazione di norme imperative potrebbe certo essere fatta valere sempre almeno in sede N.U. (13).

Decisamente penose e ipocrite sono le argomentazioni di quasi tutte le parti politiche in Italia che, di fronte a rivendicazioni conseguenti, ad es., a sequestri di ostaggi – un fenomeno in astratto condannabile, ma di fatto inevitabile nel quadro delineato alla fine del par. 1 –, si trincerano nell’impossibilità di cedere al "ricatto terroristico". Ma ci facciano il piacere! Quelle rivendicazioni esprimono, con gli strumenti della "disperazione" a fronte di forza strapotente, semplicemente la (moralmente, politicamente e giuridicamente) giusta pretesa che venga data cessazione al crimine internazionale dell’invasione e alle relative conseguenze, cessazione comunque dovuta in base a norme internazionali cogenti. Il "ricatto", caso mai, proviene da queste norme!

3. La "logica" in cui si muovono gli occupanti e i loro sodali è tutt’affatto opposta rispetto a questa esigenza primordiale, imperativa e inconfutabile del diritto internazionale attuale.

Essi, persuasi o comunque assertori di una rappresentanza esclusiva, sul pianeta, del Bene e della Civiltà, della Democrazia e dei Diritti umani (intesi a modo loro e come tali elevati a parametri superiori della legalità e legittimità internazionali, pur se le norme basilari dell’ordinamento internazionale dicano il contrario) – e tutto ciò nonostante le menzogne ormai addirittura confesse, le stragi perpetrate, le torture e gli altri indegni trattamenti inflitti alle loro vittime –, ritengono di essere abilitati ad esercitare una potestà addirittura di occupazione integrale (14) (estesa cioè a un intero territorio statale) e "sovrana", pure al di là di quella semplicemente bellica, dell’Iraq e la potestà conseguente, se non di annettere questo paese, di modellarne le strutture economico-sociali e politiche, a soppressione del governo costituito (e pertanto legittimo), che hanno inteso scalzare, e che ritengono di avere integralmente scalzato, con l’ingresso delle truppe di invasione in Baghdad il 9 aprile 2003.

Si tratta, e lo comprenderemo alla fine, di infondata "autorappresentazione" (ego te baptizo carpam), nell’ambito della quale, peraltro, intendiamo mantenerci per la prima, e più ampia, parte di questo scritto, assumendo per ora – secondo l’ottica degli occupanti – come non decisiva la fortissima contestazione anche armata del popolo irakeno o declassandola a problema di ordine pubblico, sempre secondo lo schema di "autorappresentazione". Cercheremo però di dimostrare che, pur dentro tale contesto, non si riescono a superare diversi profili di illiceità a carico degli occupanti.

Costoro, dunque, prendono le mosse da una asserita situazione scaturiente da una pur pretesa debellatio (fatto definitivamente estintivo dello Stato quale soggetto internazionale), al pari di quella della Germania nazista nel 1945, ove si ebbe, con l’occupazione integrale del territorio tedesco e l’assunzione dei poteri da parte delle Potenze occupanti, l’effettivo (definitivo) dissolvimento totale dell’apparato statale per il venir meno degli organi supremi e la cessazione di ogni resistenza (ma, in Germania, anche dopo espressa capitolazione). Come detto, ai fini dell’equiparazione, è determinante il conseguente declassamento dell’imponente fenomeno del popolo irakeno in armi – la Resistenza irakena – a terrorismo, ribellismo e così via. Occupazione dell’Iraq pertanto, si ripete, non semplicemente "bellica", bensì con assunzione totale ed "assorbente" di poteri sovrani da parte dello Stato (o della pluralità di Stati) occupante, sul presupposto, preso per effettivo, di un’occupazione integrale: gli organi supremi di occupazione, ovviamente per sé fondati sull’ordinamento dell’occupante, e le normative di occupazione da essi dettate, si sovrappongono all’ordinamento (e all’apparato, a livelli subordinati) materialmente residuo dell’occupato (e venuto meno in quanto ordinamento originario), divenendone parte integrata e sovrastante con efficacia diretta nei termini e limiti stabiliti dall’occupante stesso. Esclusa l’annessione e la conseguente eventuale posizione come "normale" ordinamento derivato da quello dell’occupante (se non addirittura come parte integrante di questo), l’ordinamento di occupazione, compresi gli organi sovrapposti (che dunque rilevano da ambedue gli ordinamenti), viene gestito separatamente da quello dell’occupante (15), pur essendo in ultima analisi da questo derivato. L’ordinamento dell’occupato (materialmente residuo), entro tale configurazione, si integra formalmente, con le eventuali modifiche subite da parte dell’autorità occupante, in quello di occupazione, perdendo la propria rilevanza giuridica a sé. Ecco perché parleremmo, per una siffatta configurazione, di "occupazione sovrana" (16).

Una visione del genere implicherebbe, dunque, in astratto, una piena disponibilità sul paese occupato sino addirittura (teoricamente) all’annessione da parte degli occupanti sia alla stessa metropoli (nella realtà, un esito oggi assolutamente impensabile) sia quale rinnovellata forma di dominio coloniale. Vietata oggidì questa forma da norme e principi inderogabili della Carta e del diritto internazionale generale ed ovviamente, in modo assoluto, inconcepibile sotto il profilo politico quantomeno nella forma di dominio coloniale aperto, la (supposta o effettiva) assunzione di potere sovrano integrale sul paese comporterebbe, come detto, la possibilità per gli occupanti "sovrani" di modellare a loro grado la "ricostituzione" dello Stato occupato,il quale risorgerebbe, con "propri" organi su basi da essi (gli occupanti) predeterminate, quale ente dipendente (del tipo Stato vassallo, ma con varianti), la cui autonomia gradualmente si dilaterebbe – in quanto consentito dagli occupanti, che pure gradualmente si ritirerebbero – sino alla cessazione dell’occupazione e al conseguimento, talora però solo nominale, della sovranità e indipendenza formali: nominale, in quanto l’apparente pieno ripristino di un ordinamento giuridico proprio, che si vorrebbe originario, si verificherebbe a volte sotto il vincolo dell’assunzione predisposta e automatica di contenuti ereditati o sostitutivi di taluni tratti dal regime di occupazione (come è "normale" poi, nella sostanza, per la fase dell’asserita piena indipendenza, con un’ulteriore rete predisposta di condizionamenti nominalmente consentiti). Va qui dunque immediatamente precisato che l’ente dipendente, o anche quello nominalmente indipendente ma così condizionato, nella realtà potrebbe degradare ad ente caratterizzato da governo quisling.

A questa linea, che – salvo l’ultima precisazione – sarebbe grosso modo quella della Germania-1945 (si vedano poi le modalità particolari applicate all’Afghanistan), fa però da contrappunto, per l’Iraq, un’altra posizione, pur presente nell’atteggiamento degli occupanti, nel senso della non avvenuta estinzione dello Stato irakeno (sono rimaste ad es. le missioni diplomatiche…), che quindi sarebbe stato da considerarsi sin dall’inizio solo sotto classica occupazione bellica, come sembrerebbe anche evincersi dalle risoluzioni del C.d.s.. Ma una tale posizione pare contraddittoria rispetto al venir meno definitivo (dato appunto come supposto) dei precedenti organi supremi di governo irakeni (o di elementi surrogatori): quindi, come accennato, rispetto al fatto – preso per tale – dell’assunzione di una posizione sovrana da parte di organi dell’occupante al vertice del (materialmente residuo) ordinamento dell’occupato che, si ripete, acquisirebbe valore formale diverso, integrato, con eventuali modifiche, nell’ordinamento di occupazione, rispetto all’ordinamento (supposto estinto) dello Stato (asserito come) debellato. Nel quadro infatti di una classica occupazione bellica non sarebbero consentite le modifiche di regime e struttura condotte dall’alto, e ciò per il principio di conservazione dell’ordinamento precedente, sul quale torneremo nel prosieguo v(17).

E pertanto, dal punto di vista dell’"autorappresentazione" degli occupanti in Iraq, sembra in realtà prevalere la prima posizione (alla quale, ma solo in parte, sarebbero applicabili le norme sull’occupazione bellica, con esclusione o forte attenuazione di quelle relative al principio di conservazione, soprattutto con evidenza in riferimento a norme supreme, costituzionali, ecc.), gli elementi di visibile permanenza dello Stato irakeno parendo piuttosto indicare la volontà di non annessione e di "ricostituzione" dello Stato stesso (per verità, esprimendo piuttosto "oggettivamente" la persistenza di elementi della precedente statualità, secondo la prospettiva che indicheremo alla fine).

In sintesi: si dà in definitiva per presupposta, alla base dell’atteggiamento degli occupanti, almeno per la prima fase della loro presenza in Iraq, un’effettività (consolidata e definitiva, quindi non la semplice fattualità – precaria – della classica occupazione bellica) di potere sovrano integrale, che addirittura cancellerebbe (meglio, forse, "laverebbe") – per chi accettasse tale posizione – l’illiceità (criminale) dell’aggressione e della conseguente occupazione: almeno in rapporto alla situazione a questa conseguente. L’occupazione "sovrana" presuppone la debellatio come fatto estintivo effettivo (cioè consolidato) ed è dunque essa stessa connotata dall’effettività (consolidata), pur se non sbocca necessariamente – oggi anzi ciò è in principio escluso – in un’annessione, mentre la classica occupazione bellica è sempre precaria, quindi fattuale e non effettiva. A ben vedere, però, e lo diciamo per ora incidentalmente, persino sotto il profilo di una classica occupazione bellica, per lo meno riferita all’integralità del territorio irakeno, restano dubbi sull’estensione territoriale di tale fattualità, dato che città e zone del paese sfuggono al controllo dell’occupante (18). Ma oggi, a differenza dal 1945, un’occupazione "sovrana" potrebbe risultare illecita, nella pretesa di "ricostituzione" dello Stato (supposto) estinto e nel contesto di detta occupazione "sovrana", per contrasto con norme imperative (divieto di mutamento di regime con la forza dall’esterno, autodeterminazione dei popoli, ecc.).

Bisogna comunque distinguere la situazione giuridica oggettiva, che cercheremo di delineare in fine, da quella di "autorappresentazione" degli occupanti, in definitiva però condivisa in sede N.U. con grave rottura di principi fondamentali e della stessa Carta.

Grimaldello concettuale per quest’ultima è il criterio di effettività inteso nel modo più semplicistico e grossolano, che continua ad ignorare come, dopo le esperienze della seconda guerra mondiale e l’affermazione di norme e principi della Carta N.U. e del diritto internazionale generale (non ingerenza nei fatti interni, rispetto dell’indipendenza politica e sovrana eguaglianza degli Stati, ecc.), l’effettività, per essere giuridicamente rilevante, debba superare – come già accennato – una condizione di precarietà, non definitività, non consolidamento (19), alla cui stregua – pur se si prescinda dall’essere l’occupazione dell’Iraq anzitutto criminalmente illecita e poi, secondo quanto vedremo da ultimo, solo fattuale e non effettiva (e solo parziale e non integrale) –, si pretenderebbe, nel concorso di date circostanze (atteggiamento di almeno acquiescenza, quando non addirittura di "riconoscimento", da parte di Stati terzi, e in sede N.U., pur se un’indagine più accurata potrebbe far emergere diverse sfumature), di considerare ormai irrilevante la questione dell’illiceità criminale dell’aggressione e dell’occupazione e quindi di configurare il futuro dello Stato irakeno a partire dalle impostazioni date dagli occupanti (ed avallate in sede C.d.s.). Ciò che non riteniamo in definitiva possibile nemmeno nel quadro dell’"autorappresentazione" degli occupanti.

4. Dato tutto ciò per scontato (ma in realtà si tratta, come vedremo, di un’affermazione dal carattere ben caduco), gli invasori della Coalizione (USA, Gran Bretagna, Spagna minori, cui si sono gradualmente allineati altri, come l’Italia nella mimetizzata "missione di pace") – lanciata l’aggressione nella notte tra il 19 e il 20 marzo 2003 con i bombardamenti e l’invasione di terra, incontrata una prima resistenza dell’esercito irakeno nel sud del paese ma rapidamente presa Baghdad il 9 aprile con l’entrata in clandestinità del presidente Saddam Hussein e di quadri dello Stato e del Baath, sino alla bombastica declamazione di Bush del 1° maggio 2003, per cui il grosso della guerra era terminato e vinto – hanno occupato (virtualmente) l’intero territorio irakeno e presto provveduto ad installare organismi "supremi" irakeni in posizione di dipendenza dalla Coalition Provisional Authority (CPA), e cioè dall’organo di amministrazione militare degli occupanti, presieduto, dopo un breve periodo di Jay Garner, da Paul L. Bremer, nominato dal presidente Bush il 6 maggio 2003 "Amministratore", quindi il vero "governatore" USA dell’Iraq occupato: e si è trattato, in prima battuta, del Consiglio di governo irakeno (organo dichiaratamente transitorio). Il dato decisivo è rimasto peraltro la presenza di truppe di occupazione consistenti in circa 160.000 militari di diversi paesi, dei quali 135.000 USA: ci dovremo render conto, in chiusura, che ancor più decisiva, per sgominare l’"autorappresentazione" degli occupanti, si dimostrerà la sempre più forte Resistenza irakena.

E’ stata comunque la CPA, per conto suo, a prendere tutte le decisioni fondamentali di tipo non solo istituzionale, ma pure di struttura. Ciò attraverso "regulations" e "orders" di Bremer (vi sono stati anche altri tipi di atti): dai poteri normativi e "forza" delle norme emanate (di eventuale modifica delle preesistenti normative irakene; con prevalenza su ogni altra fonte normativa; con vigore sino a diversa decisione dello stesso Bremer o, per il futuro, da parte di "legislazione emanata da istituzioni democratiche irakene" – campa cavallo!), reg. n. 1; al controllo delle finanze (reg. 2 e 3, emendati con reg. 11), e così via regolando.

Quindi gli "orders": dallo scioglimento del partito Baath – già in realtà proibito fin dal 16 aprile 2003 – con il bando dei suoi esponenti dai pubblici uffici e rimozione dal lavoro (ord. n. 1); sino allo scioglimento di varie entità irakene (a cominciare dall’Esercito – ord. n. 2); la liberalizzazione del commercio (ord. n. 12); la banca commerciale (ord. n. 20); la creazione del nuovo Esercito, per verità tuttora di ardua realizzazione (20), se non come forze ausiliarie (di sicurezza, di polizia…): ord. n. 22, che ne fissa la "missione" entro il contesto dell’azione della CPA [corsivo dell’a.], comunque sotto il comando dell’Amministratore Bremer, cui viene affidata anche la nomina degli ufficiali; la distribuzione del petrolio (ord. n. 36 del 3 ottobre 2003), assoggettata in ultima analisi a regole e controlli della CPA; gli investimenti stranieri (ord. n. 39, emendato con ord. n. 46, che prevede anche poteri di esecuzione di "ministri" irakeni); l’ord. n. 48, che contiene "delega di autorità riguardante un tribunale speciale irakeno" al ‘Consiglio di governo’ (21), per i processi agli asseriti criminali di guerra, contro l’umanità ecc. – si intendono naturalmente il presidente Saddam Hussein e i suoi collaboratori dopo la loro cattura –, con annesso lo statuto del tribunale, discusso – viene proclamato espressamente – insieme al Consiglio di governo; la Banca centrale irakena (ord. n. 56, che la pone sotto il controllo della CPA). Da ultimo le disposizioni sulle future elezioni (ord. n. 92 del 31 maggio 2004, 96 e 97 del 7 giugno 2004): con limiti e paletti precisi, del resto in parte stabiliti anche dall’art. 31 della c.d. Costituzione provvisoria (TAL), di cui più avanti. Sulla questione delle elezioni il discorso verrà ripreso. L’ultimo "order" di Bremer, il n. 100 del 28 giugno 2004, di particolare importanza, sarà considerato più avanti.

Le normative della CPA sono state emanate anche prima della costituzione del Consiglio di governo e sostanzialmente prescindono sempre da questo (se non a volte richiamarsi a una sua funzione – informale – consultiva oppure ad una esecutiva). Esse si dichiarano in conformità con le leggi e gli usi del diritto internazionale bellico (il che, come si accennerà, è spesso assai dubbio) e generalmente fanno riferimento alle risoluzioni del C.d.s. delle N.U. progressivamente emanate (come cercheremo di mostrare, è riferimento nel complesso giuridicamente superfluo e vacuo).

Ma vale la pena soffermarsi per ora sui mentovati ord. n. 39 e 40, che insieme ad altri hanno disposto le devastanti privatizzazioni. Si è stabilito che 200 imprese pubbliche irakene sarebbero state privatizzate; che società straniere potranno detenere il 100% di banche, miniere e fabbriche irakene e trasferire il 100% degli utili fuori dall’Iraq. (22)

Veniva così costruito l’armamentario per l’eliminazione del forte settore pubblico irakeno e conseguentemente di uno stato sociale efficace e per l’apertura della caccia alla preda da parte dei privati, in prima linea le grandi multinazionali statunitensi.

E’ da notarsi che la macchina economica si è messa in moto subito dopo l’aggressione. Già nella prima metà di aprile 2003 i primi contratti sono stati assegnati da USAID, l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale: ne hanno beneficiato organizzazioni internazionali, ma soprattutto compagnie private statunitensi, già prima dei bandi ufficiali. Fra tutte spicca la Bechtel, molto vicina all’amministrazione repubblicana, che ha ricevuto un contratto di 34,7 milioni di dollari destinati alla ricostruzione degli impianti elettrici, per l’acqua, fogne ed attrezzature aeroportuali in Iraq. Ma si segnala anche la Halliburton, di cui è stato presidente per 5 anni fino al 2000 il vice di Bush, Cheney, la quale pure ha ottenuto contratti ben sostanziosi senza gara d’appalto. Risulta che dall’aprile 2003 al giugno 2004 (fine della CPA) sono stati assegnati appalti per 4.014.932.459 dollari.

Altri particolari sugli appalti: essi sono stati concessi, almeno fino al gennaio 2004, solo ad aziende britanniche e soprattutto americane. Bremer, nel febbraio, nel chiedere all’Italia di mantenere le truppe almeno fino al 2005, fece intendere la possibilità di affari per le imprese italiane (23), nonché di altri paesi. Per quanto riguarda poi gli appalti per i 18,6 miliardi di dollari stanziati dal governo USA, il vice-segretario alla difesa, Paul Wolfowitz, dava una non equivoca direttiva: "E’ necessario, per la protezione degli essenziali interessi di sicurezza degli Stati Uniti, limitare la competizione per i contratti primari a imprese degli Stati Uniti, dell’Iraq, dei partners della coalizione e dei paesi che contribuiscono alla forza schierata in Iraq" (24). Venivano elencati i 63 paesi candidabili all’assegnazione dei 26 contratti primari per la ricostruzione delle infrastrutture, il ripristino dei servizi petroliferi e l’equipaggiamento del nuovo esercito irakeno: tutto sotto il controllo del Pentagono, solo un 10% sotto il controllo del Dipartimento di Stato (25).

Con l’ord. 64, che ha riformato la legge irakena sulle società del 1997, è stato reso possibile alle società estere di intervenire nei settori sino allora statali e di creare grandi imprese monopolistiche, fra l’altro ovviamente con l’eliminazione del preesistente obbligo di conformità agli obiettivi della pianificazione statale quale condizione per l’istituzione, la capitalizzazione o la liquidazione di una società. Incidentalmente si osserva che l’operato della CPA è oggi sotto inchiesta: non ha registrato le spese per la ricostruzione in Iraq con fondi irakeni, calcolate in un miliardo di dollari, e non è in grado di giustificarle. (26)

Tutte le misure degli occupanti sull’economia urtano con le norme internazionali ispirate al principio di conservazione della situazione giuridica anteriore all’occupazione, in particolare con le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i regolamenti dell’Aja del 1907, richiamati fra l’altro dalle pertinenti (ma inani) risoluzioni del C.d.s.. Anche a volerla ritenere lecita nel caso dell’Iraq, come non crediamo, l’occupazione "sovrana" non esclude totalmente gli obblighi dell’occupazione bellica a livello sottostante a quello della (assunta come lecita) "ricostituzione" degli organi statali supremi irakeni: e tale può essere il significato delle ricordate disposizioni delle risoluzioni del C.d.s., che per questo aspetto dovrebbero considerarsi vincolanti per gli occupanti. L’art. 43 del Regolamento annesso alla IV Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 1907 stabilisce che l’occupante prende le "misure che dipendono da lui allo scopo di ristabilire e di assicurare, per quanto possibile, l’ordine e la vita pubblica, rispettando, salvo impedimento assoluto, le leggi in vigore nel paese": la Costituzione irakena baathista del 1990 stabilisce, nel suo cap. II (art. 10 ss.), il carattere pubblico delle risorse nazionali e dei fondamentali mezzi di produzione e il sistema di pianificazione, fondamento dello stato sociale: vieta dunque la privatizzazione dei beni statali più importanti e proibisce la proprietà straniera di aziende irakene. Ancora, la potenza occupante (art. 55) "sarà considerata solo amministratrice ed usufruttuaria degli edifici pubblici, del patrimonio immobiliare, delle foreste, delle aziende agricole situate nel paese occupato che appartengono allo Stato nemico. Deve salvaguardare il capitale di queste proprietà e amministrarle secondo le regole dell’usufrutto": cioè senza alterare la sostanza del regime dei beni, come invece con le privatizzazioni e liberalizzazioni (27). In principio, e con qualche limite, la IV Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 vieta di "modificare l’ordinamento dei funzionari e dei magistrati del territorio occupato" (art. 54) e garantisce, entro limiti di sicurezza e simili, la permanenza della legge penale e dei tribunali del paese occupato (per l’applicazione del diritto dell’occupato) (art. 64). (28)

A fronte di quanto attuato dalla CPA, si dimostra una pura sceneggiata la costituzione del Consiglio di governo irakeno, che abbiamo già nominato. Organo senza reali poteri, ha operato in un contesto modellato nei tratti strutturali fondamentali dagli occupanti.

La sua formazione è stata opera dell’Autorità provvisoria della Coalizione e in definitiva del "governatore" Bremer. Venticinque componenti, scelti secondo un dosaggio etnico-religioso, per la più parte persone vissute all’estero o in Kurdistan, che si sono insediati a Baghdad il 13 luglio 2003. Alla riunione di (apparente auto-)insediamento, il Consiglio irakeno ha immediatamente invitato, "perché dichiarino che il Consiglio è stato formato", lo stesso Bremer, il rappresentante della Gran Bretagna nella CPA John Sawyers, vice di Bremer, e il rappresentante provvisorio delle N.U., Sergio Vieira de Mello, che si espresse esaltando il "momento storico" (29) e, più tardi, nel senso che il Consiglio di governo fosse "ampiamente rappresentativo dei vari elementi costitutivi presenti in Iraq" (omettendo alquanto sbadatamente la Resistenza irakena (30)): egli sarebbe perito poco dopo nell’attentato alla sede ONU (19 agosto 2003). Non sarebbe potuta mancare la consacrazione formale ad opera della CPA: la reg. n. 6 del 13 luglio stesso, a firma Bremer, "riconosce il Consiglio e stabilisce che esso opererà in consultazione e coordinamento con la CPA". Per esprimerci con la stampa del momento, il Consiglio "resterà in carica per almeno un anno. Sarà competente per la nomina e la destituzione di ministri, diplomatici ed alti funzionari, per l’approvazione del bilancio statale e per la creazione di una commissione preparatoria incaricata di redigere la bozza della nuova Costituzione" (31). Ecco una vivida rappresentazione del carattere e della reale situazione di questo "governo": "Un’assemblea che non sa ancora come dovrà funzionare e su che cosa potrà decidere, ma che sa perfettamente di potersi riunire nel centro di Baghdad solo perché ci sono carri armati e centinaia di soldati americani attorno al palazzo, perché quattro elicotteri da combattimento si alternano in volo sul perimetro del complesso e due aerei da caccia passano bassi a ricordare la potenza di fuoco contro cui i male intenzionati andrebbero a cocciare… La finalità è di dividere la responsabilità della gestione dell’Iraq con gli stessi irakeni… Tutto ciò sulla carta. Perché le chiavi della cassa e la forza militare restano in mano alle truppe di occupazione… I 25 faticheranno parecchio a convincere i concittadini che non sono marionette e non c’è Bremer dietro di loro a tirare i fili" (32).

Primo atto dell’organismo: la proclamazione del 9 aprile come festa nazionale, la "liberazione" americana di Baghdad, ciò che evidentemente è stato sentito come atto antipatriottico da molti irakeni (e naturalmente la soppressione delle festività nazionali baathiste).

Sotto il profilo dell’"autorappresentazione" degli occupanti, si sarebbe trattato di un primo passo verso la "ricostituzione" dello Stato irakeno, secondo l’esempio della Germania-1945: è sufficiente pensare alle misure di debaathizzazione, per rendersi conto dell’analogia che si è voluta in modo del tutto pretestuoso creare con l’occhio alla denazificazione. Il Baath è il Partito della sostanziale decolonizzazione dell’Iraq.

Vero è peraltro che non sarebbe utile parlarsi di governo-fantoccio. Il Consiglio di governo è stato ben meno. Perché in quella fase non si è avuto, neppur fittiziamente, il "governo irakeno".

Un Consiglio, installato direttamente dall’Autorità provvisoria della coalizione, cioè dall’autorità suprema di occupazione, si è palesato senza equivoco come promanazione e, sotto il profilo tecnico, organo di essa: per la nomina e per i poteri, questi solo "delegati", in via generale o specifica. Esso non ha dunque mutato nulla nella sostanza della situazione irakena – né in quella reale, di cui alla fine, ma neppure nei termini dell’"autorappresentazione" degli occupanti – rispetto ai caratteri di occupazione "sovrana" con efficacia diretta di atti e norme dell’autorità occupante nell’ordinamento irakeno, da considerarsi quale ordinamento di occupazione, sotto questo punto di vista dunque ancor sempre gestito, certamente al vertice, dall’autorità occupante. E, nella situazione reale irakena, che speriamo di rendere evidente nell’ultimo paragrafo, si è trattato, con i componenti del Consiglio provvisorio, di "collaborazionisti".

Le decisioni di siffatto Consiglio soggiacevano al veto di Bremer. Nel suo ambito vennero costituiti 25 "ministeri" affidati a "ministri" irakeni (designati il 1° settembre 2003), ma con la sovrintendenza di "consiglieri" americani. Fra l’altro il Consiglio veniva chiamato ad avallare decisioni dell’occupante: così, il 20 settembre 2003, quella di privatizzare le proprietà dello Stato irakeno (salvo, per allora, le risorse naturali (33)). Per quanto riguarda le risorse petrolifere esse sono restate essenzialmente nella gestione degli occupanti, i proventi venendo riversati in un trust fund: qui il sistema di controllo è stato concordato anche in rapporto a risoluzioni del C.d.s. Il 15 novembre 2003, il Consiglio avallava poi – nominalmente, nella forma di un accordo fra di esso e la CPA – il piano americano per la "transizione": anzitutto una Costituzione provvisoria, fino a un "governo ad interim" irakeno, a cui sarebbe stata trasferita l’"autorità", e quindi i passi successivi (34). Ma sin da allora, nel piano presentato dagli occupanti al Consiglio di governo, si ventila fossero state previste clausole segrete, contemplanti fra l’altro una presenza militare permanente di truppe degli Stati Uniti e Gran Bretagna in almeno 6 basi (oggi si parla addirittura di 14) dislocate in tutto il paese (35). Espressamente, sarebbe stato stabilito che le forze della Coalizione avrebbero continuato ad operare fianco a fianco con la "nuova polizia irakena e le istituzioni per la sicurezza al fine di garantire una pacifica transizione alla sovranità". Il 27 giugno 2003, l’ord. 17 di Bremer aveva sottratto alla legge irakena, per ogni reato, tutto il personale straniero non solo militare (compreso quello delle compagnie militari private): un’immunità in principio assoluta.

Si mettevano le mani anche sui programmi scolastici. Come riportato dalla stampa (36), secondo un professore irakeno: "Non riusciamo a credere che un gruppo di fanatici integralisti a Washington, con qualche vecchio arnese irakeno loro amico, e un certo Mr. Evers del Dipartimento di Stato, vero ministro dell’istruzione in Iraq, abbia preso gran parte della nostra storia e l’abbia cancellata sostenendo: ‘non possiamo permettere che nei libri appaiano punti di vista contrari agli Stati Uniti o ad Israele’. Ma con quale diritto? E’ questa la loro concezione della democrazia?". E un altro, questa volta un avvocato irakeno: "Gli USA vogliono cancellare il nostro sistema scolastico pubblico e laico, proprio perché era il migliore del Medio Oriente, il primo ad aver dato alle donne la possibilità di avere un’istruzione alla pari degli uomini. Gli americani non possono tollerare che vi siano dei paesi arabi laici sviluppati socialmente, economicamente e tecnologicamente, perché ciò renderebbe inutile la loro presenza e smentirebbe la favola di Israele unico paese moderno del Medio Oriente". Per l’indottrinamento scolastico, è stata affidata dal Pentagono alla Bechtel Corporation, come visto, la ricostruzione delle strutture del paese e in tale quadro alle scuole è stata data "un’imbiancata alle pareti e cambiato questo o quel campanello". Ma l’operazione indottrinamento è risultata affidata, con un ricco budget, ad altra società privata USA, la Creative Associate di Washington Dc, con corsi di rieducazione per gli insegnanti al fine di dearabizzarli: sedute di rieducazione con video propagandistici sulle scuole USA e dibattiti possibili "fino a quando non si parla di Stati Uniti, Israele, Palestina, occupazione, Baath, comunismo…". Cosicché molti insegnanti "sono furiosi per le lunghe prediche a cui devono sottoporsi da parte di presuntuosi giovani esperti americano-irakeni mai vissuti in Iraq e che arrivano tutte le mattine supernutriti dalle loro caserme per insegnare loro come comportarsi". Ed una professoressa afferma: "Io vengo qui solo per tenermi il posto e sapete quel che dirò ai miei ragazzi appena tornata a scuola? Che i terroristi sono gli americani e non la Resistenza e che se vogliamo la democrazia dobbiamo farcela da soli e cacciare, con ogni mezzo, questi ignoranti privi di storia che, con mezzi diversi, vogliono cancellarci… Siamo di fronte a dei nuovi barbari, che non vogliono solo i nostri corpi da riempire di hamburger e il nostro petrolio per le loro macchine, ma anche le nostre menti".

Il fine evidente dell’operazione è stato in conclusione quello di coinvolgere, per il tramite del Consiglio di governo, la responsabilità politica di esponenti irakeni collaborazionisti e, formalmente, di iniziare il percorso per la "ricostituzione" pilotata di uno "Stato" irakeno.

La sua installazione ha comunque fornito il destro per camuffare l’occupazione "sovrana" in veste di classica occupazione bellica (o militare post-bellica) o per sfumarne i contorni in direzione di questa classica figura (e a tale finzione ha prestato bordone il C.d.s.). Creando però ancor più esplicita contraddizione con il (supposto definitivo) provocato mutamento di regime e con l’azione, iniziata e perdurante, sulle strutture economico-sociali del paese.

5. L’8 marzo 2004 il Consiglio di governo ha approvato, sempre nella soggezione al potere di veto di Bremer (37), una "Legge di amministrazione dello Stato dell’Iraq per il periodo di transizione" (TAL), cioè una Costituzione provvisoria (in vigore con il 30 giugno 2004, data dell’entrata in funzione del previsto "governo ad interim"), la quale fra l’altro, oltre ad una carta di diritti civili e politici, ha predisposto una struttura federale con particolare autonomia e specifiche situazioni favorevoli, in concreto, soprattutto per i kurdi. Si annoverano pertanto disposizioni e meccanismi che potrebbero portare a guerre civili e secessioni (38).

Consideriamone taluni punti caratterizzanti ai nostri fini. Anzitutto, viene indicato il periodo di vigenza di questa "Costituzione", il "periodo di transizione", diviso in due fasi: la prima con inizio il 30 giugno 2004 (c.d. passaggio di poteri al governo ad interim, asserito "pienamente sovrano", che dovrà essere costituito sulla base di un processo di "estese delibere e consultazioni" condotte dal Consiglio di governo e dalla CPA, e possibilmente in consultazione con le N.U.: installato il governo ad interim e cessato il Consiglio di governo, sarebbe venuta a termine l’occupazione e sciolta la CPA); la seconda fase dopo la formazione del governo irakeno di transizione, che dovrebbe avvenire successivamente alle elezioni per l’Assemblea nazionale, previste non oltre il 31 gennaio 2005, alle quali farebbe appunto seguito la formazione del governo di transizione; entro il 15 agosto 2005 l’Assemblea nazionale dovrebbe presentare una bozza di Costituzione permanente; questa non oltre il 15 ottobre 2005 verrebbe sottoposta a referendum popolare: se approvata dalla maggioranza degli elettori e non respinta dai 2/3 degli elettori di almeno tre governatorati (ecco la trappola: tre governatorati, ad es., della regione Kurdistan potrebbero bloccare tutto), seguirebbero elezioni generali entro il 15 dicembre 2005 e l’entrata in carica di un governo definitivo entro il 31 dicembre 2005. Qualora il referendum respingesse la Costituzione, dovrebbe sciogliersi l’Assemblea nazionale e formarsene una nuova entro il 15 dicembre 2005, con un nuovo Governo di transizione e dunque il proseguimento del vigore della Legge amministrativa di transizione, con le pertinenti modifiche delle scadenze successive. L’indicazione di questi dispositivi, che includono anelli facilmente manipolabili, rende ben prevedibile il prolungamento della presenza di forze di occupazione, comunque denominate.

Da notarsi l’art. 2, B, 1, secondo il quale il governo ad interim (come quello successivo di transizione) dovrà "esercitare l’autorità in conformità con questa legge, inclusi i fondamentali principi e diritti in essa specificati", e l’art. 3, A: "Questa legge è la legge suprema del paese… Nessun emendamento ad essa può essere apportato se non da una maggioranza dei ¾ dei membri dell’Assemblea nazionale e con l’approvazione unanime del Consiglio di presidenza. Del pari, nessun emendamento può essere apportato per ridurre in alcun modo i diritti del popolo irakeno di cui al cap. 2; per estendere il periodo transitorio; per ritardare la tenuta di elezioni per una nuova Assemblea; per ridurre i poteri di regioni o governatorati…". Si tratta di quorum e modalità che prospettano come di fatto impossibili gli emendamenti. Per l’art. 7, A, si stabilisce che l’Islam è la religione ufficiale e sarà considerato una fonte di legislazione e che nessuna legge contraria ai cardini universalmente consentiti dell’Islam, ai principi della democrazia [corsivo nostro] o ai diritti citati nel cap. 2 può venire emanata nel periodo transitorio.

In questa Costituzione, singolare è anche l’art. 5 sull’esercito irakeno: dopo aver indicato che "le forze armate irakene devono essere soggette al controllo civile del governo di transizione", viene con norma successiva (art. 59, B) ad esse assegnato il ruolo (nella Costituzione, sia pur provvisoria!) di "principale partner della forza multinazionale che opera in Iraq sotto comando unificato [cioè, USA: n.d.a.] in conformità alle disposizioni della ris. 1511 del C.d.s. e di ogni successiva risoluzione rilevante. Questa disposizione durerà sino all’approvazione di una Costituzione permanente e all’elezione di un nuovo governo conseguente a tale nuova Costituzione." (39). L’art. 59, C, stabilisce che "al momento dell’assunzione dei poteri… il Governo transitorio irakeno avrà autorità di concludere accordi internazionali vincolanti relativi alle attività della forza multinazionale operante in Iraq sotto comando unificato in conformità ai termini della ris. 1511 del C.d.s. e ad ogni successiva risoluzione del C.d.s. rilevante. Niente in questa legge potrà toccare diritti ed obblighi discendenti da tali accordi" o dalle pertinenti ris. del C.d.s., "che governeranno le attività della forza multinazionale sino all’entrata in vigore di tali accordi". Si crea un gioco di specchi fra "accordi" del "governo" irakeno con le forze occupanti e risoluzioni del C.d.s., soggette al veto, il cui esito di prolungamento del controllo esterno sull’Iraq appare scontato.

Una siffatta "Costituzione transitoria" (TAL) vincola dunque in modo decisivo l’organo di governo ad interim, che avrebbe assunto autorità con il 30 giugno 2004, legandolo anche (esso e i successori), come citato, a normative internazionali, le ris. del C.d.s. e gli accordi da concludersi dal futuro e successivo governo di transizione, a proposito dei quali è dubbio, proprio in base alla TAL, che possano contrastare con ris. del C.d.s. (soggette al veto di USA e Gran Bretagna), apparendo vera pure la reciproca, e cioè che le risoluzioni del C.d.s. non potrebbero porsi in contrasto con i detti accordi (40). Ma vi è di più: l’art. 26 della TAL stabilisce che, salvo diversa disposizione della TAL stessa, "le leggi in vigore in Iraq al 30 giugno 2004 resteranno in forza a meno e sino a quando abrogate o emendate dal governo di transizione in conformità con questa legge; … le leggi, regolamenti, ordini e direttive emanati dalla CPA in base alla sua autorità conforme al diritto internazionale resteranno in vigore sinché abrogate o emendate da legislazione debitamente approvata e con forza di legge": si tratta quindi evidentemente del futuro governo di transizione e del futuro potere legislativo con l’Assemblea nazionale. Ma i relativi meccanismi di fatto impediranno qualunque modifica. Si deve ricordare infatti che il futuro potere legislativo, sottoposto al veto di un Consiglio di Presidenza di tre membri deliberante all’unanimità (non può non pensarsi alle tre grandi componenti irakene: sciiti, sunniti, kurdi, a parte le minoranze), apparterrà solo all’Assemblea nazionale da eleggersi entro il 31 gennaio 2005.

Il previsto (ed ormai in funzione) "governo ad interim" non appare assistito da pieno potere normativo primario. Ad esso è stato dedicato un Annesso alla TAL, previsto all’art. 2, B, 1, di questa come parte integrante, "concordato" ("agreed upon", dunque sempre con la CPA) e promulgato il 1° giugno 2004.

In tale Annesso si prevede che il governo irakeno ad interim assumerà "autorità sovrana" non oltre il 30 giugno 2004. Esso amministrerà gli affari irakeni, in particolare provvedendo al benessere ed alla sicurezza della popolazione, promuovendo la ricostruzione e lo sviluppo economico e svolgendo i preparativi per le elezioni nazionali, assicurando la tenuta di queste nei termini previsti. Il governo ad interim dovrà astenersi da qualunque azione che condizioni il destino dell’Iraq al di là del limitato periodo di interim, al termine del quale, con la formazione del governo di transizione dopo le elezioni nazionali, esso si scioglierà. Il governo ad interim dovrà operare secondo la TAL, sarà composto da una presidenza dello Stato (un presidente e due vice presidenti), da un consiglio dei ministri con un primo ministro e, oltre che dall’autorità giudiziaria, da un Consiglio nazionale ad interim (scelto da una Conferenza nazionale, che si è tenuta tra il 15 e il 18 agosto 2004 (41), comprendente i membri del Consiglio di governo privi di altri incarichi – cioè non riciclati nel "governo ad interim" – e da rappresentanze varie, e consterà di 100 membri includenti i membri sopra accennati del Consiglio di governo: esso avrà funzione essenzialmente consultiva, ma potrà porre il veto sulle ordinanze governative con un voto a maggioranza di 2/3: la prima riunione è avvenuta il 1° settembre 2004 (42)). Entro i limiti detti il Consiglio dei ministri, sotto l’approvazione unanime della Presidenza, può emettere ordinanze con forza di legge, che resteranno in vigore finché abrogate o emendate dalle future autorità. Lo stesso Consiglio dei ministri avrà i poteri conferiti dalla TAL alla futura Assemblea nazionale in rapporto alle nomine, all’utilizzo delle forze armate irakene e all’approvazione di accordi internazionali: ma questi ultimi non potranno andare al di là delle relazioni diplomatiche, dei prestiti e dell’assistenza internazionale e del debito estero irakeno.

Ma tutto ciò non bastava. Gli occupanti erigevano accuratamente altri paletti e piazzavano binari per il passo successivo, il preteso "trasferimento di sovranità" all’Iraq, previsto con l’entrata in funzione del "governo ad interim" il 30 giugno 2004. Come già anticipato, una serie di regolamenti e ordinanze di Bremer, anche emanati negli ultimi giorni del suo mandato, avevano completato il disegno della cornice formale, intangibile, della dipendenza del "governo ad interim" (43) (e, nella sostanza, dei successivi governi).

Si tratta, dopo tutti gli altri, dell’ord. n. 100 del 28 giugno 2004. Ne menzioniamo i punti essenziali ai nostri fini.

Nel preambolo viene riaffermato che "leggi, regolamenti, ordini e altre normative della CPA restano in vigore salvo e fino a che abrogate o emendate da legislazione debitamente emanata e avente forza di legge, secondo quanto stabilito dall’art. 26, C, della TAL", e dunque soltanto attraverso un procedimento legislativo previsto dagli artt. 30 ss. della TAL, cioè esclusivamente dalla futura Assemblea nazionale, come visto sotto il veto del Consiglio di presidenza. Si precisa che, oltre alle revisioni normative necessarie prima del trasferimento dei poteri al governo ad interim, l’ord. n. 100 intende assicurare che il governo ad interim e tutti i successivi governi irakeni "ereditino la piena responsabilità per le normative emanate dalla CPA" (sez. 1, nella quale, in fine, la CPA stabilisce il proprio scioglimento con il 30 giugno 2004 dopo il trasferimento della "piena autorità di governo" al governo irakeno ad interim). La sez. 2 fissa alcune regole generali, salvo quanto eventualmente disposto diversamente, per l’applicazione futura della normativa della CPA: i poteri e responsabilità dell’Amministratore passano al primo ministro, che può delegarli a specifici ministri; quelli attribuiti alla CPA al governo federale (in successione: governo ad interim, governo di transizione, governo da designarsi in base alla futura Costituzione permanente).

Non abbiamo speso troppe parole per suggerire il carattere "fantoccio" del (cessato ormai) Consiglio di governo, di una solare evidenza. Anzi, come già considerato, la nozione è per esso probabilmente ultronea. La stessa invece ben si attaglia ai tratti caratteristici del nuovo organismo irakeno: il "governo ad interim", di cui viene predicata – ego te baptizo carpam – la situazione di piena sovranità. Ma abbiamo anticipato la cornice normativa che circoscrive ferreamente tale "sovranità". Analizziamo i vari elementi che mettono a nudo, in un contesto inestricabile, la situazione irakena in termini di non indipendenza, ma anche in quelli di non esistenza a sé, dell’ente (apparato) centrale, che dovrebbe essere il portatore della "ricostituita" statualità irakena.

Simbolicamente significativo: il "nuovo" organo si è insediato quasi in clandestinità il 28 giugno, con un anticipo non preannunciato di due giorni, in quanto non si sarebbero ritenute altrimenti garantite le condizioni di sicurezza.

Ripercorriamo il cammino della sua formazione. Questa era stata decisa dall’amministrazione Bush sin dal 13 novembre 2003, per una più rapida (pur prima di elezioni, contro un disegno iniziale) "irakenizzazione" della situazione, sempre più grave per gli occupanti in seguito alle azioni della Resistenza, ed era presentata da Bremer al Consiglio di governo irakeno e annunciata pubblicamente già il 15 novembre 2003 dal relativo presidente di turno (44). In concreto ad essa si è arrivati sulla base di apparentemente macchinose consultazioni fra Consiglio di governo e CPA (dotata sempre del potere di veto) e con la partecipazione, prevista dalla ris. 1483 del C.d.s., ma nei fatti rivelatasi non certo sostanziale, di un inviato dell’ONU, Lakhdar Brahimi, sbarcato in Iraq il 4 aprile 2004. Intento di costui sarebbe stato di conseguire una formazione governativa con parvenza di credibilità: un governo di tecnici per quanto possibile onesti ed autorevoli, rispettati da tutti gli irakeni, con l’esclusione dei componenti dello screditato Consiglio provvisorio e preferenza per esponenti politici dell’interno rispetto a quelli kurdi o dell’esilio, quasi sempre sul libro paga degli USA. Ma ciò naturalmente non venne condiviso dai membri (uscenti, ma in cerca di conferma) del Consiglio di governo e dagli USA, e non fu dunque realizzato. Non stiamo a seguire talune vicissitudini relative a singole persone, sta di fatto che il 28 maggio 2004 il Consiglio governativo, alla presenza e con il consenso di Bremer, annuncia la nomina a primo ministro di uno dei suoi membri, Iyad Allawi (uomo dei servizi segreti statunitensi e britannici, mandante anche di attentati anti-Saddam con autobombe ed esplosivi che insanguinarono Baghdad dal 1992 al 1995). Il giorno successivo, con le stesse modalità, il Consiglio di governo dà l’elenco degli altri ministri. Brahimi si limita a dire di sì e non ottiene ragione neppure per la scelta del Presidente, che viene annunciato dal Consiglio di governo il 1° giugno 2004 nella persona di Ghazi Yawar.

Lo stesso 1° giugno 2004 si dimette il Consiglio di governo (lo sancisce la reg. n. 9 di Bremer del 9 giugno 2004): subentra il governo ad interim (così stabilisce, riferendosi però ai componenti di questo per i rispettivi ministeri, in opera dal 1° giugno 2004, e non all’organo complessivo, che come tale sarebbe entrato in funzione con il 30 giugno 2004, la reg. n. 10 di Bremer del 9 giugno 2004, che ha cura di precisare come la CPA e quei componenti si consulteranno e coordineranno "per il temporaneo governo dell’Iraq", sino alla piena entrata in gioco del governo ad interim: la reg. di Bremer elenca anche, dandone dunque sanzione, i componenti della presidenza e i ministri designati). L’inutilità dell’intervento di Brahimi è palese ed egli stesso dopo qualche giorno arriva a contestare a parole l’arroganza USA: "Sono sicuro che non importa che io dica che Bremer è il dittatore dell’Iraq. Ha i soldi, ha il potere di firma, senza il suo consenso in questo paese non succede niente… ho il timore che la scelta a primo ministro di Iyad Allawi, noto per i suoi stretti legami con la CIA, possa minare la credibilità del nuovo governo agli occhi del popolo irakeno" (45).

Non è pertanto contestabile che la formazione del "nuovo" organo, sempre condizionata dal potere di veto di Bremer, sia stata realizzata da parte di un organo-fantoccio (o men che tale), il vecchio Consiglio di governo, ciò che già di per sé, con in più il condimento della spesso concretamente esercitata ingerenza del "governatore" Bremer, trasferisce sul "governo ad interim" il carattere di governo fantoccio (i componenti del "governo ad interim " risultano tutti affidabili per gli USA (46)).

Per stringere, il nuovo "governo ad interim" è assai simile al precedente Consiglio di governo, addirittura nei nomi e nei partiti di riferimento, con ministeri ripartiti secondo logica etnico-religiosa e i legami personali con gli Stati Uniti: tutti i 26 ministri sono affiancati da circa 200 consiglieri statunitensi ed internazionali scelti da Bremer (47), né il governo subentrante potrà sostituirli come non potrà sostituire i vertici della magistratura ordinaria e contabile, della banca centrale, dell’autorità sulle telecomunicazioni e non potrà modificare le normative della CPA. Questa, in definitiva, prima di sciogliersi, "ha messo in piedi una struttura di governo parallelo, formata da commissari ed ispettori generali (i quali, una settimana dopo la presunta dissoluzione di questo organismo, si definivano ancora ‘funzionari della Coalizione’). Costoro, malgrado le elezioni, controlleranno i principali ministeri irakeni per i prossimi cinque anni". La CPA si attende che le forze di occupazione vengano invitate a restare anche dopo il "passaggio dei poteri", che dovrà lasciare il completo controllo militare e dell’economia, riserve petrolifere incluse (48), in mano alle potenze occupanti, pur non più nominalmente definite tali.

L’"ambasciata" statunitense, destinata a un personaggio dal passato non proprio limpido, John Negroponte, diviene una delle più grandi nel mondo, con centinaia di dipendenti. Negroponte incarna il reale potere supremo in Iraq. Egli gestisce quel controllo di fatto sull’entità subordinata, che di questa fa un ente dipendente (degradante a fittizio, come già asserito e come sarà chiaro dagli svolgimenti che stiamo per illustrare) (49).

Essenziale in tale contesto è naturalmente il mantenimento della presenza delle truppe della coalizione, ribattezzate (in sede N.U.) forza multinazionale, sempre con assoluta prevalenza e sotto comando USA.

In una conferenza stampa del 1° giugno, Bush dichiarava che "se le nostre truppe saranno in pericolo, saranno capaci di difendersi senza chiedere il permesso a nessuno, se non ai propri comandanti", e che saranno gli irakeni "a chiederci di difenderli" (50). Ne scaturisce un quadro ben dipinto da alcuni articoli di stampa (51). E Colin Powell a sua volta il 3 giugno 2004 ribadiva il concetto (52).

La richiesta "irakena" di mantenimento della forza di occupazione, ribattezzata multinazionale (già con la ris. 1511, ma poi con le lettere di Allawi e Powell del 5 giugno 2004 al C.d.s., annesse alla ris. 1546 di questo), realizza la "profezia" del presidente Bush e appare espediente simile (ma molto in peggio) a situazioni del passato stigmatizzate, e talora ben a torto, dagli esponenti del "mondo libero", come inammissibili finzioni. Tutta la sistemazione "giuridica" di questo aspetto mostra la dipendenza assoluta, al di là di qualche accorgimento cosmetico, del "governo irakeno" dagli occupanti, in prima linea gli USA.

Citiamo dalla lettera di Powell, che riflette il contenuto di quella di Allawi (… nella realtà, è certo l’inverso): "Lo sviluppo di una partnership per la sicurezza effettiva e collaborativa tra la forza multinazionale e il governo sovrano dell’Iraq è decisivo per la stabilità dell’Iraq. Il comandante della forza multinazionale opererà in partnership con il governo sovrano dell’Iraq aiutandolo a garantire stabilità nel riconoscimento e rispetto della sua sovranità… A tal fine la forza multinazionale è pronta a partecipare alle discussioni del Comitato ministeriale per la sicurezza nazionale, di cui alla lettera del primo ministro Allawi del 5 giugno 2004. Nell’attuazione di tale politica, riconoscendo che le forze di sicurezza irakene sono responsabili di fronte ai competenti ministeri irakeni, la forza multinazionale si coordinerà con le forze di sicurezza irakene ad ogni livello… al fine di raggiungere l’unità di comando nelle operazioni militari [corsivo nostro], nelle quali le forze irakene saranno impegnate insieme alla forza multinazionale… Opereremo… per raggiungere accordo su tutta la scala delle questioni fondamentali di sicurezza… Nel quadro del concordato regolamento, la forza multinazionale resta pronta a continuare ad intraprendere un vasto raggio di compiti per contribuire al mantenimento della sicurezza e assicurare la protezione della forza. Ciò include le attività necessarie a contrastare le minacce correnti costituite da forze che cercano di influenzare il futuro politico dell’Iraq mediante la violenza. Questo includerà operazioni di combattimento contro i membri di tali gruppi, l’internamento dove ciò sia necessario per imperative ragioni di sicurezza e la continua ricerca di armi che minacciano la sicurezza dell’Iraq. Ulteriore obiettivo sarà addestrare e equipaggiare le forze di sicurezza irakene che progressivamente assumeranno responsabilità per garantire la sicurezza dell’Iraq…". Risulta chiaro che potranno pure esservi consultazioni di facciata tra comando della forza multinazionale – targhetta N.U. per le forze della coalizione occupante – e quello delle forze irakene, ma a quest’ultimo non spetterà alcun potere di veto e le operazioni decisive saranno sempre condotte dalla forza multinazionale sotto comando unificato (USA). Del resto, i vincoli per le forze irakene e il governo ad interim risultano già dalle ricordate normative "interne" irakene. Deve richiamarsi che l’operazione risale ad "accordi segreti" pregressi, ma soprattutto – il che sotto un profilo giuridico aggiunge un tocco di significativa pregnanza – la "richiesta" formale irakena, del 5 giugno 2004, è stata formulata quando il regime di occupazione era pure nominalmente ancora in vita e il governo ad interim, pur qui sempre nominalmente, agiva sotto l’empreinte dell’ancor sussistente CPA.

La complessiva operazione, nell’"autorappresentazione" degli invasori, viene raffigurata come "recupero di sovranità irakena" sul presupposto della fine dell’occupazione. Il mantenimento sul territorio irakeno delle forze di invasione (e aggiuntive), senza la benché minima cesura, avrebbe trasmutato una presenza concretante un regime di occupazione "bellica" (ma vedi sopra per le ambiguità di questa) in una presenza di forze militari straniere consentita. Notazioni formali e qui ribadite: di fatto "consentita" già prima dell’entrata in funzione del "governo ad interim", e durante il regime di occupazione anche nominalmente tale, ma senza sostanziale mutamento dei rapporti reali di forza, dei poteri di comando. Si tratta del "consenso" prestato dal dipendente al superiore, dalla creatura al creatore. Con tale "trasmutazione" – puramente nominale –sono state fatte peraltro fatte venir meno (in realtà, abusivamente) persino certe garanzie delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei Protocolli del 1977 relative a un regime di occupazione (oggi nominalmente disconosciuto).

Un ego te baptizo carpam così smaccato è difficilmente rintracciabile nella storia delle relazioni internazionali e del diritto internazionale.

Sempre per restare nell’"autorappresentazione" degli occupanti, avremmo dunque assistito alla avvenuta "ricostituzione" di uno Stato (o di un "governo sovrano") irakeno, legato da vincoli convenzionali "liberamente consentiti". E’ in gioco invece ancora un regime "collaborazionista" privo di propria capacità vitale, che crollerebbe immediatamente non appena la presenza multinazionale venisse meno: elemento di gran peso, questo, per affermare il carattere fantoccio del "governo" Allawi, creato essenzialmente per assicurare le finalità reali dell’aggressione all’Iraq con un coinvolgimento "irakeno". Entro tali margini e a tale fine sono accordati spazi di autonomia, sempre però eterodiretti e incanalati. La sovranità del "governo" Allawi non è sostenibile neppure nello schema di "autorappresentazione": non è nemmeno finzione giuridica, bensì pura invenzione. Non siamo dunque neppure nella figura dell’ente dipendente del tipo – pur variato – dello Stato vassallo, che caratterizza, dall’inizio o da un certo momento, la classica situazione di Stati integralmente occupati: anche se ormai, sempre entro lo schema di "autorappresentazione", non si ha più appariscente gestione diretta, da parte dell’occupante, dell’ordinamento irakeno, che nel quadro di tale schema viene supposto come gestito dal "governo ad interim", dovendosi comunque ricordare, ancora una volta, che i vincoli normativi creati in precedenza dall’occupante restano intangibili, per ora totalmente e perfino in senso giuridico-formale. Nel futuro, pure dopo le elezioni incanalate e pilotate e la formazione del governo "permanente", tutta una serie di vincoli resteranno incardinati nell’ordinamento irakeno e verranno ribaditi a livello (nominalmente) internazionale, con pressoché nulla possibilità da parte irakena di modificarli o abolirli (e con la prevedibile "garanzia" della permanenza di basi militari dei "già" occupanti).

Ma fermiamoci all’oggi. L’"ordinamento irakeno", il quale altro non è – nello schema di "autorappresentazione" – se non l’ordinamento di occupazione modellato dagli occupanti, con assorbimento di elementi anche fortemente alterati del precedente ordinamento (baathista) irakeno (che si assume come formalmente estinto nella sua valenza formale originaria), viene gestito al vertice, dal 30 giugno 2004, non più dalla autorità di occupazione, la CPA e il suo Amministratore, bensì (apparentemente) dal governo ad interim. Che in questo senso può apparire "sovrano". Solo che esso in realtà "agisce" un "ordinamento" conformato e contenuto entro argini invalicabili e immodificabili, innalzati dalla CPA e incardinati preventivamente nello stesso ordinamento irakeno, sicché il governo ad interim gestisce l’ordinamento, per così dire, per conto della soppressa CPA e quindi delle sempre esistenti (e militarmente presenti sul territorio) Potenze che questa avevano costituito. E’ chiaro dunque che, per l’Iraq di oggi e nel contesto del rapporto con i "già" occupanti, solo nominalmente si può parlare di ordinamento originario, autocostituito e autogestito da forze autoctone. Permane invece la situazione precedente, di ordinamento separato (ma pur sempre derivato) da quello degli Stati (nominalmente ex) occupanti, condizionato per vero in tratti essenziali da questi con i vincoli "interni" tramandati, i quali già di per sé conferiscono rilevanza anche interna e insormontabile pure agli obblighi esterni apparentemente consentiti (accordi) o anche imposti (ris. del C.d.s.) e addirittura alle decisioni degli Stati (nominalmente ex) occupanti, in specie degli USA. Si pensi, ad es., alla posizione di legame costituzionale rispetto alle forze della Coalizione, e oggi dette multinazionali, in cui è posto l’esercito irakeno.

Manca dunque, all’Iraq gestito dal "governo" ad interim, anche per quanto ora detto, il requisito dell’indipendenza. Ma, ripeto, non si tratta neppure di un ente dipendente del tipo, a parte le diversità, dello Stato vassallo: per l’assenza di schietta esistenza a sé o autoctonia, un’autoctonia non puramente "etnica", bensì determinata da processi interni che non risultino totalmente pilotati da fuori.

Una situazione già di per sé (e a prescindere dal fattore decisivo di cui all’ultimo paragrafo) ben differente da quella della Germania-1945. Qui infatti vi erano state anz itutto autentiche forze politiche autoctone, che avevano formato il nucleo essenziale per la "ricostituzione" statale (poi realizzatasi attraverso due Stati (53)), certo incanalata dagli occupanti, ma fondata su processi interni caratterizzati da un determinato grado di autonomia, che da un determinato punto in poi permisero di considerare gli enti statali tedeschi nel processo di ricostituzione statuale come enti dipendenti (ma non fittizi) in regime di occupazione (sino alla riconseguita indipendenza).

Nel caso dell’Iraq, invece, se vi è un elemento che fa risaltare, sul piano "ideale", il carattere artificiale, fittizio, dell’intera impalcatura del governo ad interim, esso è il totale schiacciamento di questo sulle finalità (militari e di trasformazioni strutturali) degli occupanti (nominalmente ex), uno schiacciamento addirittura consacrato da norme interne irakene imposte nel quadro dell’occupazione.

Conclusione: già fin d’ora, pur nella logica dell’"autorappresentazione", va ribadito che il passaggio del 30 giugno 2004 è stato soltanto nominale e di facciata: prosegue l’occupazione bellica (o comunque militare), e corrispondente è lo stato delle forze militari straniere stanziate in Iraq, il "governo" ad interim è governo fittizio, quisling, marionetta, organo degli occupanti.

Vi è anche da considerare un profilo di liceità internazionale dell’operazione, il quale pone un’ulteriore differenza rispetto alla Germania-1945. A quell’epoca, almeno quando i processi di occupazione "sovrana" della Germania e gli sviluppi successivi vennero concordati e avviati, non poteva considerarsi esistente (o comunque applicabile alla situazione tedesca) la norma sull’autodeterminazione della Carta N.U. – entrata in vigore il 25 ottobre 1945 – nel suo profilo sull’autocostituzione statale (54). Lì si sarebbe dunque profilata la figura della graduale formazione dell’ente dipendente(due, nella realtà storica), sviluppantesi verso la sovranità e l’indipendenza. Ciò appare invece ben più problematico nel caso dell’Iraq (del tutto irreale poi al di fuori dell’"autorappresentazione" degli occupanti, come intenderemo in fine). Oggi vige, come norma cogente, generale e nella Carta N.U., il principio di autodeterminazione, che – fra i suoi vari profili – non tollera un’autodeterminazione pilotata, incanalata da occupanti (e legittima invece la lotta armata contro di essi). La radicale illiceità della situazione, risultante dal crimine di aggressione continuata con l’occupazione, è ulteriore ostacolo nel profilare una situazione "alla tedesca" (ma, si ribadisce per l’ennesima volta, il definitivo argomento risulterà all’ultimo). Non v’è poi dubbio che con la creazione di un governo quisling, l’occupante incorra in altri illeciti internazionali (che si renderanno ancor più evidenti nella parte finale di questo scritto), coinvolgendo autoctoni eterodiretti nella repressione (guerra civile) e nel "legittimare" le modifiche giuridico-strutturali non consentite dalle norme internazionali vigenti in regime di occupazione (55).

Come sfuggire dunque alla conclusione che qui venga in gioco un’applicazione della figura "dei governi che gli occupanti di un certo territorio costruiscono ai più diversi fini" (56)? Governo fittizio, fantoccio, quisling, marionetta, paravento, che alcuni fanno rientrare senz’altro nella categoria dell’ente dipendente: certo, il confine può apparire labile, ma gli elementi discretivi vanno ritrovati nel punto che non vi è solo controllo di fatto dall’esterno sull’ente dipendente (Stato della tipologia del vassallo o simile), bensì che vengono in rilievo altri elementi significativi, già segnalati: l’impossibilità di gestire con forze proprie la propria sicurezza e addirittura esistenza, che solo le forze straniere possono garantire; la non autoctonia del circuito politico interno, determinato invece in pieno dalle Potenze occupanti; la totale coincidenza con le finalità (militari, economico-sociali, ecc.) di queste ultime. Nell’operare pertanto del governo quisling come organo dell’occupante (l’ente dipendente del tipo Stato vassallo a mio parere, come continuamente rilevato, non consente una configurazione del genere e questo fu vero, almeno da un certo punto in poi, come pure detto, per i due Stati tedeschi). Profilo caratteristico del governo fantoccio appare la condivisione delle finalità degli occupanti: nel caso specifico dell’Iraq, oltre a tutto quanto già detto, anche la cancellazione (impossibile) dell’illiceità criminale, che caratterizza l’azione e la situazione degli occupanti stessi (57), o la caratterizzazione – del tutto assurda e propria dello schema di "autorappresentazione" degli occupanti – della Resistenza irakena come problema di terrorismo, banditismo, ordine pubblico.

Governo quisling e perdurante occupazione straniera: queste le coordinate dell’attuale situazione giuridica irakena. Lo schema di "autorappresentazione" mostra tutte le sue crepe anche a prescindere dal fattore fondamentale e decisivo che prenderemo in esame più avanti. E, a parte ciò, naturalmente tutto lo schema è comunque in urto con il principio di autodeterminazione (autocostituzione dello Stato) e permangono le stimmate dell’occupazione criminalmente illecita.

In un contesto fittizio del genere, dovrebbero svolgersi le elezioni che porterebbero a definitiva sistemazione e "ricostituzione" di uno Stato irakeno indipendente e sovrano (quale dunque non è l’attuale, anche per implicita ammissione in vista dei preconizzati futuri sviluppi, ma dunque contro l’aperta conclamazione per l’oggi): sempre a parte quel che consentirà la situazione reale "sul terreno".

Abbiamo in precedenza menzionato talune disposizioni normative in materia elettorale, "tramandate" dalla fase precedente, quella dell’ancora pure formalmente riconosciuto regime di occupazione, alle fasi successive. Ne indichiamo alcuni tratti significativi. Per l’art. 31, B, TAL l’elettorato passivo alla futura Assemblea nazionale, fra l’altro, non spetterà ai membri del disciolto partito Baath di più alto rango (salvo eccezioni consentibili) o, per i semplici membri, solo sulla base della sottoscrizione di un documento di sconfessione di ogni legame passato con quel partito e di giuramento di non aver più nulla a che fare con le relative organizzazioni. Secondo l’ord. n. 92 di Bremer, viene stabilita la "Commissione elettorale indipendente dell’Iraq", con caratteri precisi: tale organismo controllerà tutte le elezioni almeno fino a quelle da tenersi entro il 31 gennaio 2005, costituirà l’autorità elettorale esclusiva nel periodo di transizione, con indipendenza rispetto ai poteri irakeni esecutivo, legislativo e giudiziario, fra l’altro determinerà il ruolo degli elettori, controllerà ed effettuerà la registrazione dei partiti politici e quella dei candidati, accrediterà gli osservatori alle elezioni, regolerà tutte le attività di voto e di ballottaggio e deciderà sui ricorsi. Sarà guidata da un "board of commissioners" di nove membri, fra cui due senza diritto di voto (il "Chief Electoral Officer" e l’esperto internazionale scelto dal Segretario generale delle N.U.), mentre per i sette con diritto di voto l’ultima parola per la nomina sarà, ed è stata, dell’amministratore, cioè Bremer. Per l’ord. n. 96, sez. 4, "Legge elettorale", la suddetta Commissione riceverà dalle entità politiche ammesse liste di candidati rispondenti ai criteri stabiliti (che una volta eletti non dipenderanno in nessun modo dalle entità politiche che li hanno scelti), mentre la sez. 5 stabilisce i criteri per l’elettorato attivo per l’Assemblea nazionale, con soggezione comunque alla registrazione da parte della "Commissione elettorale indipendente". L’ord. 97, "Legge sui partiti ed enti politici", stabilisce che ogni entità politica (partito o altro) deve essere certificata dalla Commissione elettorale, che può stabilire specifiche discipline (sez. 3), come pure potrà definire azioni ed omissioni sanzionabili in quanto violazioni elettorali nel quadro di principi posti dalla sez. 4, i quali limitano nei fatti la libertà delle entità politiche ammesse, mentre la Commissione elettorale stessa si vede riconosciuta piena discrezionalità per definire i meccanismi ai fini dell’applicazione delle previste discipline nei confronti di ogni entità politica.

In tal modo, l’ipoteca degli occupanti, naturalmente degli USA in prima linea, è stata posta sulle future elezioni senza possibilità di scampo. E’ dunque pertinente il giudizio espresso in proposito nei termini che seguono: per le elezioni "si aggiunge un problema più squisitamente politico, che riguarda la rappresentatività dei partiti che saranno in lizza nelle elezioni. I sei partiti, creati praticamente dagli americani e formati in grande misura di esiliati senza alcuna radice nel paese e soprattutto alcuna credibilità tra la popolazione, stanno progettando un cartello elettorale per presentarsi al voto come un partito unico" (58). Tutto ciò spiega come anche forze irakene, che avrebbero propensione a collaborare con il meccanismo elettorale, ne pongano in dubbio in modo radicale la legittimità: così ad es. l’ayatollah sciita Sistani, pure oscillante nelle sue prese di posizione.

Nulla è più lontano dalla realtà – persino se prescindiamo dal decisivo fattore della Resistenza irakena – che attribuire all’attuale "governo" Allawi e al futuro "governo" che scaturirà da un processo elettorale eterodiretto un crisma di "legittimità": che non è qualifica dispensabile da Stati come singoli o in sede N.U., bensì carattere derivabile solo da effettiva indipendenza dell’ente statale e, nel quadro di questo, dall’origine pienamente autoctona, non determinata dall’esterno, di un governo (59).

6. L’azione nel quadro N.U. nei confronti dell’Iraq è stata, a parer mio, la manifestazione più evidente e nequitosa di un complessivo agire antistatutario e violatore dei supremi criteri di rispetto della giustizia e del diritto internazionale che avrebbero dovuto guidare quell’agire. Esempio il più palmare di distorsione dello strumento delle N.U., di ONU deviata (60).

Non si tratta qui di ripercorrere la serie di imposizioni prevaricatorie e discriminatorie applicate a un membro delle N.U., che hanno provocato l’estenuazione dello Stato, il genocidio criminale (questo sì) del suo popolo, lo scatenamento di divisioni etniche e religiose che pongono in pericolo l’esistenza stessa dell’Iraq unitario (ma comunque, per Costituzione baathista, binazionale) (61).

Ma che le risoluzioni del C.d.s. dopo l’aggressione, pur universalmente riconosciuta come tale, non procedano dalle inaudite violazioni del diritto internazionale, della stessa Carta e di norme anche cogenti, neppur ne prendano atto, lasciamo stare le condannino (esito impossibile per il veto), e assumano come base la situazione meramente fattuale creata dall’aggressione per dare copertura (secondo taluni, "legittimazione") alle operazioni degli occupanti che realizzano i propri piani, facendoseli avallare in sede N.U., è semplicemente inaudito (oltre che totalmente illegittimo sul piano giuridico). Che qualcuno si sia risentito del fatto che, tempo fa, ho prospettato le N.U. come odierna reincarnazione (ormai, potrei dire in peggio) della Santa Alleanza dovrebbe meravigliare a fronte di esiti tanto sconvolgenti, ma non mi colpisce per nulla, dato che la subalternità "culturale" di giuristi e non, anche e forse soprattutto fra i "progressisti", è per me scontata.

Non appaia dunque strano che sinora non abbiamo preso in considerazione l’azione del C.d.s., alla quale le decisioni della CPA normalmente si sono richiamate. Ci troviamo infatti di fronte ad un culmine di immoralità, ad un arbitrio politico assoluto, ad insanabile illegittimità, insomma ad una delle più clamorose dimostrazioni dell’ego te baptizo carpam, tanto più avvilente perché siglata N.U.. Le risoluzioni post-aggressione del C.d.s. sull’Iraq risultano normalmente presentate dagli occupanti (USA e Gran Bretagna, con qualche occasionale co-sponsor) e "consacrano" ex post azioni e decisioni degli occupanti stessi (addirittura i passi formali già compiuti da questi, in ogni caso soluzioni già sostanzialmente da essi impostate), anche se talora qualche ritocco è stato apportato al progetto di risoluzione per guadagnare il voto di certi Stati: una trattativa intensa si è avuta per la ris. 1546, ma nulla di veramente sostanziale è risultato modificato.

D’altra parte, pur se le decisioni della CPA sono state formulate con la menzione della conformità, inter alia, alle ris. C.d.s. e hanno mirato ad esibirsi come attuazioni di queste, ciò è solo fittizio, per tutte le ragioni sinora enunciate e quindi per quest’altra fondamentale considerazione: nello schema di "autorappresentazione" degli occupanti, che poco onorevolmente e illegittimamente è stato fatto proprio dal C.d.s., quella menzione costituisce ulteriore escogitazione priva di base (se non nella prassi "deviata" che si è già avuto modo di denunciare, ma che attinge ormai livelli di abnormità estremi, con sempre più evidente contrasto persino con norme cogenti). Del tutto erronea è infatti, una volta omesse le misure per salvare la pace o ripristinarla nei confronti degli aggressori, la supposizione di una specifica funzione del C.d.s. stesso in rapporto alla situazione irakena (salvo che per aspetti tutto sommato marginali, la modifica di precedenti sue risoluzioni, le partecipazioni delle N.U. e così via): in quello schema infatti i poteri degli occupanti risultano originarii per il fatto in sé dell’occupazione ("sovrana" o bellica, lecita o piuttosto illecita nel caso dell’Iraq, lecitamente esercitati o meno, quei poteri, secondo le norme pertinenti del diritto bellico, applicabili in pieno o in modo limitato): naturalmente, con limiti e modalità diverse a seconda che ci si muova secondo l’"autorappresentazione" degli occupanti o nella logica "obiettiva" dell’ultimo nostro paragrafo. Le Nazioni Unite e il C.d.s. non trasferiscono un loro potere (mai assunto di fatto sull’Iraq, e non assumibile legittimamente secondo l’art. 78 Carta) agli occupanti, ma neppure hanno funzione legittimatrice dei poteri di questi, non necessaria secondo il diritto internazionale bellico e non contemplata dalla Carta N.U.. Questa funzione viene surrettiziamente suggerita soprattutto con il trasfigurare (in modo neppur apertamente dichiarato), ex post facto(!), le forze di occupazione come forza multinazionale autorizzata dal C.d.s. (ris. 1511) e quindi come strumento di misure ex cap. VII (stabilite a favore degli aggressori e delle loro truppe occupanti!). Naturalmente, tutto ciò, come pure gli "avalli" forniti agli occupanti in vista del percorso per la "ricostituzione" dello Stato irakeno, non rientra nelle previsioni della Carta, e anzi contrasta frontalmente con norme di questa e del diritto internazionale generale. Le risoluzioni considerate sono dunque illegittime in quanto ultra vires, destituite di un elemento basilare quale la condanna dell’aggressione, ma neppur "neutrali", a fronte dell’ipotizzata minaccia o violazione della pace, bensì fondate su stravolgimento totale dei fatti fondamentali e del diritto pure cogente: non gli aggressori, ma i resistenti violerebbero la pace!

Rinvio per le prime risoluzioni del C.d.s. post-aggressione a un mio precedente lavoro (62). Va però notato, a proposito della ris. 1472 del 28 marzo 2003, che essa era stata presentata da tutti i componenti del C.d.s., tranne la Siria, pur se poi votata all’unanimità: dal dibattito risulta che il rappresentante siriano si espresse nel senso che "il nostro voto non va interpretato come accettazione dell’occupazione americano-britannica, va inteso come tentativo di proseguire lo sforzo per porre fine a quell’occupazione e ottenere il ritiro delle truppe di invasione dell’Iraq… non va interpretato come attribuzione di legittimazione all’invasione". Secondo il rappresentante russo, "l’adozione della risoluzione naturalmente non significa in alcun modo una forma di legittimazione dell’azione militare attuata dalla coalizione in violazione della Carta delle N.U.".

Si deve poi menzionare la ris. 1476 del 24 aprile 2003, unanime, per prolungare termini posti dalla ris. 1472.

Per quanto riguarda la già considerata ris. 1483 del 22 maggio 2003, ai punti presi in esame in precedenza vanno aggiunti, oltre al punto 10 sulla cessazione dell’embargo (salvo che per le armi), il punto 8 (la richiesta al Segretario generale di designare un rappresentante speciale delle N.U. per l’Iraq, che sarebbe stato poi il già ricordato Vieira de Mello) e il punto 9, secondo cui il C.d.s. "sostiene la formazione da parte del popolo dell’Iraq, con l’aiuto dell’Autorità [cioè "degli Stati in quanto Potenze occupanti sotto comando unificato": n.d.a.] e in collaborazione con il Rappresentante speciale, di un’amministrazione irakena interinale quale amministrazione transitoria retta da irakeni, sino a quando un governo internazionalmente riconosciuto e rappresentativo sia stabilito dal popolo dell’Iraq e assuma le responsabilità dell’Autorità". E ancora il punto 12, per cui si prende nota [anche qui dunque di iniziative già decise dagli occupanti] dell’"istituzione [da parte degli occupanti – n.d.a.] di un Development Fund for Iraq nel quadro della Banca centrale irakena, ma controllato attraverso l’International Advisory and Monitoring Board" (di quel Development Fund), del quale Board la ris. stessa indica alcuni componenti (rappresentanti del Segretario generale N.U., del Fondo monetario internazionale, del Fondo arabo per lo sviluppo sociale ed economico, della Banca mondiale): aggiungendo, al punto 13, che gli esborsi del detto Fondo sarebbero avvenuti sotto la direzione della CPA. Veniva dunque in tal modo, secondo la volontà degli occupanti, avallata – nonostante l’espresso richiamo, al punto 5, delle norme dell’Aja del 1907 e di Ginevra del 1949 – l’occupazione nella sua forma più ampia sul presupposto – vietato da norme cogenti del diritto internazionale e della stessa Carta e ipotizzabile solo entro l’"autorappresentazione" degli occupanti – del "mutamento di regime".

La ris. 1500 del 14 agosto 2003, presentata dagli Stati invasori (USA, Gran Bretagna, Spagna), con alcuni sodali (Angola, Bulgaria, Camerun, Cile, Guiana), "saluta la costituzione del Consiglio di governo irakeno ampiamente rappresentativo, avvenuta il 13 luglio 2003, come un passo importante verso la formazione da parte del popolo irakeno di un governo internazionalmente riconosciuto e rappresentativo che eserciterà la sovranità dell’Iraq"; decide inoltre di istituire per 12 mesi la U.N. Assistance Mission for Iraq (UNAMI) a supporto dell’azione del Segretario generale in base alla ris. 1483. Si tratta di altro gravissimo passo di copertura degli occupanti e di verniciatura dell’organismo da questi creato e di cui si è discorso. Non è inutile per il lettore, disinformato e deviato dai mezzi di comunicazione di massa, ricordare – ne abbiamo già fatto menzione – che a qualche giorno dall’adozione di questa risoluzione la sede delle N.U. a Baghdad saltava in aria.

Quest’iter rovinoso proseguiva con la ris. 1511 del 16 ottobre 2003, la cui presentazione associava il Camerun a tre Stati aggressori (USA, Gran Bretagna, Spagna). Richiamandosi sempre al cap. VII della Carta (ma pur sempre non certo sotto il profilo del crimine di aggressione compiuto dagli invasori), la risoluzione riafferma la sovranità e integrità territoriale dell’Iraq e sottolinea la natura temporanea dell’esercizio da parte della CPA delle responsabilità e obblighi posti dal diritto internazionale applicabile, come definiti nella ris. 1483 (quindi, come occupazione bellica), con cessazione quando sarebbe entrato in funzione un governo internazionalmente riconosciuto e rappresentativo, stabilito dal popolo irakeno, che avrebbe assunto le responsabilità dell’Autorità; sostiene gli sforzi del Consiglio di governo; stabilisce che il Consiglio di governo e i relativi ministri "sono gli elementi principali dell’amministrazione interinale irakena che, senza pregiudizio dell’ulteriore evoluzione, incarna la sovranità dello Stato irakeno [corsivo nostro] durante il periodo di transizione; indica alcuni passi nell’iter ricostitutivo dello Stato irakeno; "autorizza una forza multinazionale sotto comando unificato a prendere tutte le misure necessarie per contribuire al mantenimento della sicurezza e stabilità in Iraq…"; preme sugli Stati membri perché, nel quadro del compito delle N.U., forniscano assistenza, incluse forze armate, alla forza multinazionale; stabilisce di rivedere le condizioni della forza multinazionale non più tardi di un anno dalla data della risoluzione e che in ogni caso il mandato della forza spirerà alla fine del processo politico previsto, nonché esprime disponibilità a considerare a quel punto ogni futura necessità di continuazione della forza multinazionale, tenuto conto delle opinioni di un governo internazionalmente riconosciuto e rappresentativo dell’Iraq; condanna una serie di azioni che vengono definite terroristiche, ecc.. Inutile qui sottolineare come la copertura dell’aggressione sia ormai totale, addirittura trasformandosi le forze degli occupanti in forza multinazionale "autorizzata" dalle N.U., quando ancora la ris. fa riferimento ad un perdurante regime di occupazione (bellica) e ai correlativi poteri della CPA e quindi alla posizione della forza militare di occupazione bellica, e pur auspicandosi l’integrazione con forze di altri Stati: si tratta dunque proprio delle forze di occupazione presenti illegalmente sul territorio irakeno, salvo auspicate integrazioni, comunque "sotto comando unificato", cioè quello presente sul campo, il comando statunitense! Il richiamo al cap. VII della Carta è evidentemente, ancora una volta, senza rapporto con l’avvenuta aggressione all’Iraq, bensì riguarda la minaccia o pericolo per la pace che sarebbero costituiti dalle azioni di resistenza irakena. Dove il limite alle enormità?

Coronamento per ora di tutto questo castello è stata la certamente sofferta, ma alla fine unanime, ris. 1546 dell’8 giugno 2004, scaturita da un testo presentato da Stati Uniti, Gran Bretagna e Romania (la Spagna si era ormai dissociata dall’invasione, ma ha votato a favore) dopo discussioni che avevano portato a ritocchi e modifiche di diversi progetti di risoluzione, comunque con definitivo cedimento compromissorio degli Stati contrari all’aggressione. Allegate ad essa sono le lettere di Allawi e Powell al C.d.s., delle quali si è già discusso. La risoluzione, sempre sulla base del cap. VII della Carta, "appoggia la formazione di un governo ad interim sovrano [sic! – n.d.a.] dell’Iraq presentato il 1° giugno 2004 e che assumerà piena responsabilità ed autorità con il 30 giugno 2004 per governare l’Iraq astenendosi da tutte le azioni riguardanti il destino dell’Iraq oltre il limitato periodo interinale; saluta il fatto che, sempre con il 30 giugno 2004, l’occupazione verrà a termine e la CPA cesserà di esistere e che l’Iraq riaffermerà la sua piena sovranità…; sostiene il piano di scadenze proposto per la transizione politica dell’Iraq a un governo democratico…; invita il governo dell’Iraq a considerare in che modo la convocazione di un incontro internazionale potrebbe giovare al processo delineato…; saluta gli sforzi del subentrante governo ad interim per sviluppare forze di sicurezza irakene; nota che la presenza della forza multinazionale in Iraq è stabilita su richiesta del subentrante governo ad interim e pertanto riafferma l’autorizzazione a favore della forza multinazionale sotto comando unificato; stabilisce che la forza multinazionale avrà autorità per prendere tutte le misure necessarie per contribuire al mantenimento della sicurezza e stabilità in Iraq in conformità con le lettere annesse a questa risoluzione, che esprimono fra l’altro la richiesta irakena di una continuata presenza della forza multinazionale e stabiliscono i relativi compiti, incluso quello di prevenire e respingere il terrorismo…; saluta a tal proposito le lettere annesse alla risoluzione, le quali definiscono fra l’altro che accordi vengono posti in essere per stabilire una partnership di sicurezza fra il governo sovrano [sic! – n.d.a.] dell’Iraq e la forza multinazionale e per assicurare il coordinamento fra i due e nota anche che le forze di sicurezza irakene sono responsabili davanti ai competenti ministri irakeni, che il governo dell’Iraq ha il potere di impegnare forze di sicurezza irakene presso la forza multinazionale per operazioni insieme con questa… attraverso il raggiungimento di accordi su tutta la scala delle questioni fondamentali di sicurezza, inclusa quella relativa ad operazioni offensive importanti e al fine di assicurare piena partnership tra le forze di sicurezza irakene e la forza multinazionale mediante stretta coordinazione e consultazione; decide inoltre che il mandato della forza multinazionale sarà rivisto su richiesta del governo dell’Iraq o 12 mesi dalla data della risoluzione e che questo mandato cesserà con il completamento del processo politico descritto nella risoluzione, e dichiara che esso [il C.d.s., dunque] porrà termine a tale mandato in anticipo se richiesto dal governo dell’Iraq [ma come non pensare al diritto di veto per una siffatta decisione del C.d.s.? – n.d.a.]". Fra le numerose disposizioni notiamo ancora il punto 24, per cui, allo scioglimento della CPA, i fondi del Development Fund for Iraq saranno sborsati solo sotto la direzione del governo dell’Iraq, ma aggiunge che l’utilizzazione dovrà avvenire in maniera trasparente ed equa, incluse le condizioni per soddisfare gli obblighi sussistenti nei confronti del Fondo stesso (il debito irakeno, fra l’altro) e che si continueranno ad applicare le disposizioni del par. 20 della ris. 1483 per il deposito dei proventi delle vendite ed esportazione di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale e che proseguirà l’attività di controllo e monitoraggio da parte dell’International Advisory and Monitoring Board. Queste ultime disposizioni, al di là di ogni aspetto formale e piuttosto solo nominale, mantengono il controllo delle risorse petrolifere nell’assolutamente prevalente disponibilità USA. (63)

La ris. 1546 non ha portato alcuna "svolta". Non l’avrebbe portata neppure se un’amministrazione internazionale targata ONU fosse stata instaurata: pur se deve ricordarsi anzitutto l’art. 78 Carta che la vieta (e di esso più avanti); e che quindi comunque una tale amministrazione, in successione ai poteri degli occupanti, non avrebbe potuto che ripetere le caratteristiche di illiceità e – come meglio ancora risulterà – di precarietà dell’occupazione bellica. Ma un siffatto subentro non è mai avvenuto. Il complesso di ris. C.d.s. post aggressione opera, o pretende di operare, con sempre maggiore evidenza come se il C.d.s. fosse legislatore mondiale, omettendo la qualificazione di illecito internazionale (e le relative conseguenze) di quanto attuato con l’aggressione e l’occupazione dell’Iraq e sposando piuttosto il punto di vista fondamentale degli invasori, trattarsi con l’Iraq di una occupazione con assunzione di poteri sovrani (ma senza annessione e in vista di una "ricostituzione" graduale e pilotata dello Stato irakeno), anche se si ricordano, con almeno parziale contraddizione, gli obblighi dell’occupazione bellica (pur almeno in parte violati), della quale la ris. 1546 "ha salutato" positivamente, ma fittiziamente, la proclamata cessazione. Vengono in più indicati limiti, condizioni, tappe del processo "ricostitutivo", che comunque sanciscono la "sparizione" del precedente "regime" baathista (e che sono sempre stati concordati con gli invasori, membri con potere di veto nel C.d.s., e veri autori del testo della ris. 1546, anche dopo una serrata trattativa con altri membri del C.d.s.). Un culmine di immoralità, un arbitrio politico assoluto, ancora un’insanabile illegittimità, ancora un indegno "ego te baptizo carpam" con il sigillo del C.d.s.. Su tale risoluzione così si sono espressi rappresentanti della Resistenza irakena in dichiarazioni al giornale Asia Times del 24 giugno 2004:(64) "La risoluzione 1546 dell’8 giugno è agli occhi di molti irakeni null’altro che un’ulteriore trama di menzogne. Prima di tutto, poiché essa ufficialmente dichiara terminata l’occupazione da parte di truppe straniere e al tempo stesso ammette la presenza di una truppa multilaterale sotto comando americano, senza stabilire la data del suo ritiro. In secondo luogo poiché il diritto degli irakeni, che era stato richiesto da Francia, Russia e Cina, di poter sollevare obiezioni contro operazioni militari importanti, è stato rifiutato. Washington ha esclusivamente concesso un vago concetto di partnership con le autorità irakene e resta imprecisato ciò che può accadere in caso di dissenso. Gli irakeni non sono stupidi. La permanenza delle truppe americane in Iraq dopo il 30 giugno e i mezzi stanziati dal Congresso USA non lasciano dubbio su chi in realtà comanda nel paese…". Interessante anche quanto detto a proposito del ventilato intervento NATO: "Se la NATO intervenisse non accadrebbe per aiutare il nostro popolo ma gli americani ad uscire dalla palude… Ciò che le truppe americane non ottengono oggi non sarà domani raggiunto dalle truppe